Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2016, n. 18268
La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dellâart. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullitĂ non sanabile del provvedimento, anche in presenza dellâattestazione di indisponibilitĂ del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata come nel caso in esame trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia.
Art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellâart. 14, nonchĂŠ ogni altro atto concernente lâingresso, il soggiorno e lâespulsione, sono comunicati allâinteressato unitamente allâindicazione delle modalitĂ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2016, n. 18268




