Cassazione Civile, sez. unite, 4 novembre 2019, n. 28314
NullitĂ selettiva dei contratti di investimento. Lâintermediario può opporre lâeccezione di buona fede se lâinvestitore eccepisce la nullitĂ solo di alcuni contratti
A fronte dellâazione di nullitĂ per difetto di forma scritta dei contratti di investimento esercitata dal risparmiatore in forma selettiva, ovvero relativamente solo ai contratti per sĂŠ svantaggiosi e non anche per quelli che hanno prodotto un rendimento economico, lâintermediario può opporre lâeccezione di buona fede.
In tal caso occorrerĂ avere riguardo di tutti gli investimenti complessivamente eseguiti dal risparmiatore, comparando i contratti oggetto dellâazione di nullitĂ , derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con i contratti che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per lâinvestitore corrispondente al petitum azionato.
Si dovrĂ quindi verificare lâesito degli investimenti non colpiti dallâazione di nullitĂ e, ove sia stato vantaggioso per lâinvestitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullitĂ .
Nelâipotesi in cui i contratti di investimento non colpiti dallâazione di nullitĂ abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum potrĂ essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullitĂ degli ordini selezionati, lâeccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo allâintermediario stesso.
Anche laddove si verifichi tale condizione non è escluso un danno per lâinvestitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dallâazione di nullitĂ .
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che âEntro il limite del pregiudizio per lâinvestitore accertato in giudizio, lâazione di nullitĂ non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, opera, ove sia oggetto di allegazione, lâeffetto paralizzante dellâeccezione di buona fede. Ne consegue che, se, come nel caso di specie, i rendimenti degli investimenti non colpiti dallâazione di nullitĂ superino il petitum, lâeffetto impeditivo è integrale, ove invece si determini un danno per lâinvestitore, anche allâesito della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullitĂ selettiva, lâeffetto paralizzante dellâeccezione opererĂ nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguitoâ.
Il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite in tema di nullitĂ selettiva degli ordini di investimento:
ÂŤLa nullitĂ per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dallâinvestitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dellâaccertamento operano soltanto a suo vantaggio. Lâintermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre lâeccezione di buona fede, se la selezione della nullitĂ determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadroÂť.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione Civile, sez. unite, 4 novembre 2019, n. 28314






