Corte di giustizia UE, 14 giugno 2017, C 75-16
Secondo la Corte di Giustizia UE nelle controversie che vedono coinvolti i consumatori, la presenza dellâavvocato nella procedura di mediazione non può essere obbligatoria.
La normativa italiana e nello specifico lâarticolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone quanto segue ÂŤChi intende esercitare in giudizio unâazione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilitĂ medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicitĂ , contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dallâavvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dellâarticolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Lâesperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilitĂ della domanda giudiziale. [âŚ]Âť
Riguardo allâobbligo, per il consumatore, di essere assistito da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione la Corte ha osservato che lâarticolo 8, lettera b) della direttiva 2013/11 in materia di ADR per i consumatori, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Inoltre, lâarticolo 9, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva ADR dispone che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Ne deriva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
La Corte ha altresĂŹ precisato che la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori devâessere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione come condizione di procedibilitĂ della domanda giudiziale, purchĂŠ tale requisito non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
La medesima direttiva devâessere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale prevede che, nellâambito di una mediazione, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano lâesistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.
Una procedura di mediazione preliminare a un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovrà verificare.
CosÏ è, in particolare, qualora tale procedura:
1) non conduca a una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi ingenti, a patto che
5) la via elettronica non costituisca lâunica modalitĂ di accesso alla procedura di conciliazione
6) sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti.
Corte di giustizia UE, 14 giugno 2017, C 75-16






