Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2006, C. 436-04
La Corte è stata chiamata nuovamente ad interpretare il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990. La questione verteva sulla nozione di “medesimi fatti” con riferimento alla condotta di trasporto illegale di sostanze stupefacenti da un Paese all’altro. Nel caso di specie, contro l’imputato erano state emesse due distinte condanne per il trasporto della stessa sostanza stupefacente in entrambi gli Stati interessati, qualificato ora come esportazione ora come importazione.
La Corte di giustizia ha stabilito che il criterio pertinente, ai fini dell’applicazione del citato articolo, è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato, e che i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti di tale convenzione devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti», sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.
Con l’occasione, la Corte ha anche precisato che, per stabilire la data dalla quale il suddetto principio è vigente tra gli Stati membri, non rileva il momento in cui è stata pronunciata la prima condanna, ma il momento in cui devono essere valutati i presupposti per la sua applicazione da parte del giudice adito per secondo (nel caso di specie, la persona era stata condannata una prima volta in Norvegia, prima che quest’ultima in data 25 marzo 2001 entrasse a far parte della cooperazione Schengen, e poi in Belgio il 19 marzo 2003).
Va segnalato che la Corte dovrà pronunciarsi anche su altre questioni in merito all’applicazione del principio del ne bis in idem, tra le quali quella dell’efficacia preclusiva di una sentenza di proscioglimento, per insufficienza della prova ovvero per prescrizione del reato (causa C- 150/05, Van Straaten; causa C-467/04, Gasparini)
Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2006, C. 436-04





