Corte Costituzionale, 21 luglio 2016, n. 200
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 alla CEDU, l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale, esonerando il giudice dall’indagare sulla identità empirica del fatto.
L’identità del fatto per cui si procede con altro già giudicato deve essere apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.
Il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo. La Convenzione recepisce quindi il più favorevole criterio dell’idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, imponendo agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente. In base al diritto vivente formatosi sull’art. 649 c.p.p., l’identità del “fatto” sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. La scelta è dunque a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico.
In definitiva la regola di giudizio del “ne bis in idem” deve trovare eventuale spazio applicativo anche nel caso in cui vi sia concorso formale tra ipotesi di reato già giudicata ed altra per la quale il procedimento sia iniziato.
Corte Costituzionale, 21 luglio 2016, n. 200





