Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2013, n. 20383
L’esecutore dei lavori, anche se muratore od operaio, ben può rispondere – in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona ex art. 110 cod. pen. ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza dell’abusività dei lavori, delle contravvenzioni di cui all’art. 44, lett. b) e c), del T.U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione. Per la sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2013, n. 20383





