Cassazione penale, sez. I, 19 marzo 2015, n. 27283
I migranti che accusano lo scafista devono essere sentiti con lâassistenza di un difensore, pena lâinutilizzabilitĂ delle loro dichiarazioni.
Nellâambito del procedimento penale a carico degli scafisti, chiamati a rispondere del reato di cui allâarticolo 12, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, i migranti trasportati sul natante vanno sentiti ex articolo 351, comma 1 bis, c.p.p., con lâassistenza del difensore.
Essi stessi sono infatti suscettibili di essere indagati per il reato di clandestinitĂ di cui allâarticolo 10-bis del Testo Unico sullâimmigrazione, con la conseguenza che le dichiarazioni irritualmente assunte non sono utilizzabili.
Rammmenta la S.C. che âil soggetto che riveste la qualitĂ di imputato in procedimento connesso ai sensi dellâart. 12 c.p.p., comma 1, lett. c) o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta âassistitaâ cosicchĂŠ sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualitĂ di testimone invece che con le garanzie riservate allâimputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistitoâ.
Nella fattispecie sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese da alcuni immigrati che avevano riconosciuto tre scafisti in quanto non assunte con le suddette garanzie.
La corte ha altresĂŹ precisato che non rileva il fatto per cui gli extracomunitari che avevano reso dichiarazioni accusatorie avrebbero potuto trovarsi nella posizione di soggetti richiedenti asilo politico, quindi portatori di un diritto di ingresso in Italia finalizzato proprio al riconoscimento dello status di rifugiato.
Secondo la Corte ciò che rileva è il dato oggettivo per cui, nel momento in cui gli immigrati venivano escussi dalla polizia giudiziaria, essendo entrati clandestinamente nel territorio dello Stato, erano essi stessi indagati per il reato di cui allâart. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998. Inoltre il riconoscimento dello âstatusâ di rifugiato è di competenza di un apposito organismo amministrativo, a cui il giudice penale non può sostituirsi.
Cassazione penale, sez. I, 19 marzo 2015, n. 27283





