Cassazione civile, sez. lavoro, 1 aprile 2014, n. 7559
L’obbligo per gli iscritti alla Cassa Forense di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA deve intendersi come riferita ai soli redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale di avvocato. Vanno invece esclusi altri proventi non ricollegabili all’esercizio della professione legale in senso stretto, come, nella fattispecie, il reddito derivante dall’attività di consigliere di amministrazione di società.
Anche in passato si era avuto modo di affermare (Cass. Sez. lav. n. 629 del 19/1/1993) che “la L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 11, (modificato dalla L. 2 maggio 1983, n. 175, art. 2), il quale prevede, nel suo comma 1, l’obbligo per gli avvocati e procuratori (nonché per i praticanti procuratori) di versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori una maggiorazione percentuale o contributo integrativo “su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’I.V.A.”, va interpretato – alla stregua del sistema della legge e della “ratio” della medesima – nel senso che oggetto di tale imposizione contributiva (come del contributo soggettivo previsto dall’art. 10 della stessa legge) sono soltanto i redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale, con esclusione di qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all’esercizio della professione “stricto sensu”.
Cassazione civile, sez. lavoro, 1 aprile 2014, n. 7559






