Cassazione civile, sez. II, 14 settembre 2025, n. 9763

Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, ossia dell’indirizzo completo del luogo in cui l’atto è stato redatto, non determina la nullità dell’atto stesso.
Tale omissione, prevista dalla legge notarile per gli atti in generale, non può avere conseguenze più gravi nel testamento, atteso che il Codice civile attenua le sanzioni formali in materia testamentaria: è pertanto sufficiente che il testamento contenga l’indicazione del Comune per essere considerato valido.

La controversia ha tratto origine dall’impugnazione di un testamento pubblico, deducendone la nullità per violazione dei requisiti formali previsti dalla legge notarile. In particolare, si contestava l’omessa indicazione dell’indirizzo completo del luogo di redazione dell’atto, ritenuta elemento essenziale ai fini della validità del testamento.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9763/2025, ha rigettato il ricorso ed affermato un principio di particolare rilievo sistematico: il testamento pubblico è soggetto a un regime formale attenuato rispetto agli atti pubblici ordinari.
La legge notarile nell’art. 51 n. 1 richiede per tutti gli atti notarili, e quindi anche per il testamento pubblico, l’indicazione del Comune e del luogo in cui l’atto è ricevuto. È stato ritienuto che il Codice civile, quantunque parli soltanto di luogo, non disponga diversamente dalla legge notarile: per luogo deve intendersi tanto il Comune, quanto l’ufficio o la casa in cui l’atto è ricevuto. Secondo la legge notarile, la mancata indicazione del Comune comporta la nullità dell’atto, mentre la mancata indicazione del locus loci comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari, ma l’atto resta valido.
In materia di testamento, il Codice civile, con riferimento alla mancata indicazione del Comune, sostituisce la sanzione della nullità, comminata dalla legge notarile, con quella dell’annullabilità. È dubbio invece se la medesima sanzione dell’annullabilità sia applicabile anche all’omissione del locus luci, che la legge notarile non sanziona con l’invalidità dell’atto.
Nonostante sia stato autorevolmente sostenuto che la mancata indicazione del luogo, al pari della mancata indicazione del Comune, importi l’annullabilità dell’atto, il collegio ha ritienuto preferibile la diversa opinione, secondo cui il testamento pubblico è annullabile, se manca l’indicazione del Comune, mentre è valido, anche se irregolare, se manca l’indicazione del locus loci.
Ne consegue che l’omissione dell’indirizzo completo del luogo di redazione non incide sulla validità del testamento, purché sia comunque individuabile il Comune in cui l’atto è stato ricevuto

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Cassazione civile, sez. II, 14 settembre 2025, n. 9763