Legge Notarile
Legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Gazz. Uff. 7 marzo 1913, n. 55)
Legge Notarile Legge 89/1913 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontĂ , attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di ereditĂ col beneficio dellâinventario di cui nellâart. 955 del Codice civile, nonchĂŠ gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dellâarticolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri allâuopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dellâautoritĂ giudiziaria,
a) allâapposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dellâart. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nellâinteresse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) aglâincanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni allâuopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta lâart. 402 del regolamento sulla contabilitĂ dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
Art. 2.
Lâufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualitĂ di ministro di qualunque culto.
Sono eccettuati da questa disposizione glâimpieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; glâimpieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e lâesercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
Art. 3.
[ In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile. ]
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarĂ con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte dâappello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo parere della Corte dâappello, ordinarsi la riunione di piĂš distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte dâappello.
I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Art. 4.
1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti dâappello, tenendo conto della popolazione, dellâestensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti dâappello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine piĂš breve, quando ne sia dimostrata lâopportunitĂ .
TITOLO II
Dei notari
CAPO I
Della nomina dei notari
Art. 5.
Per ottenere la nomina a notaro è necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dellâUnione europea ed aver compiuto lâetĂ di anni 21 1;
2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subĂŹto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorchĂŠ sia stata inflitta una pena di durata minore; lâesercizio dellâazione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato 2;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 1483;
5° avere ottenuto lâiscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformitĂ al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. La pratica si effettua, dopo lâiscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con lâapprovazione del Consiglio. Su richiesta dellâinteressato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. Lâiscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo lâiscrizione allâultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dallâiscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dellâordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi 45;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità , dopo compiuta la pratica notarile;
6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo lâavvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piĂš notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. Lâeventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio 6.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1157.
Art. 5 bis.
[1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui allâart. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalitĂ stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui allâart. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. Lâammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito lâidoneitĂ in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dĂ diritto allâespletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
5-ter. Prima dellâinizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti .]
Art. 5 ter.
[1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5- bis dellâarticolo 5- bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto allâultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.]
Art. 5 quater.
[1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e lâaggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dellâUfficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non piĂš di cinque anni con le modalitĂ stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennitĂ o retribuzione a carico dello Stato, nĂŠ alcun tipo di rimborso spese.
2. I contenuti dellâarchivio informatico dei quesiti non sono segreti.]
Art. 6.
[ Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrĂ con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte dâappello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneitĂ .
Nel medesimo modo potrĂ provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilitĂ non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dellâanno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
Lâesercente in tal modo autorizzato sarĂ considerato come notaro, rispetto alla responsabilitĂ civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dellâesercizio dovranno esser depositati nellâarchivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per lâassicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.
Egli non potrĂ prestare il proprio ministero fuori dellâisola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative allâesercizio. ]
Art. 7.
Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso allâesame di idoneitĂ , deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dellâart. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per lâesame dâidoneitĂ .
Il Consiglio delibera sulla iscrizione o sullâammissione allâesame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarĂ nel termine di dieci giorni comunicata allâinteressato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto lâinteressato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierĂ in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarĂ notificato allâinteressato e su quello dellâinteressato sarĂ udito lâavviso del pubblico ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrĂ ordinare, in via dâurgenza, lâiscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 8.
Lâesame è dato presso la Corte dâappello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte dâappello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte dâappello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte dâappello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.
Art. 9.
Lâesame è scritto ed orale.
Lâesame scritto consisterĂ nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontĂ e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.
Lâesame orale verserĂ sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonchĂŠ sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.
Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dallâultimo esame subito.
Art. 10.
Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; e dĂ in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierĂ il concorso nel proprio bollettino.
Mancando il presidente allâadempimento di siffatti obblighi, provvederĂ il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.
Le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.
La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nellâart. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza.
Art. 11.
Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.
Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:
a) se concorrano solamente candidati notari, si terrĂ conto della condotta morale, del merito e dellâanzianitĂ dâesame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinitĂ col notariato e le pubblicazioni;
b) se concorrano solamente notari esercenti, si terrĂ conto, in particolar modo, dellâanzianitĂ dâesercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrĂ anche riguardo al risultato dellâesame di idoneitĂ , ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinitĂ col notariato;
c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrĂ sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).
Nei casi di cui alle lettere b) e c), a paritĂ delle altre condizioni, dovrĂ accordarsi la preferenza al notaio che giĂ esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.
Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrĂ prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.
Art. 12.
Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi allâufficio.
Non può nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe giĂ a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dellâufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni.
Art. 13.
La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarĂ sottoposta alla Corte dâappello, che, udito il pubblico ministero, esprimerĂ in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterĂ quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 14.
Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nellâultimo capoverso dellâart. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrĂ , nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte dâappello, la quale farĂ la sua proposta, udito il pubblico ministero.
Art. 15.
La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarĂ fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.
Art. 16.
I notari sono nominati a vita con decreto Reale.
Art. 17.
Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchĂŠ da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dellâufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchĂŠ si tratti di residenza di pressochĂŠ uguale importanza e lâetĂ e lâanzianitĂ dâesercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.
Il relativo provvedimento sarĂ dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti dâappello competenti.
CAPO II
Dellâesercizio delle funzioni notarili
Art. 18.
Il notaro, prima di assumere lâesercizio delle proprie funzioni, deve:
[ 1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;]
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, â di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate â;
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, lâattestato della cauzione data e lâatto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dallâimpronta del sigillo anzidetto;
[ 6° provvedersi dallâarchivio dei repertori indicati nellâarticolo 62;]
7° adempiere agli altri obblighi indicati nellâarticolo 24.
Art. 19.
1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilitĂ civile derivante dallâesercizio dellâattivitĂ notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalitĂ di cui allâ articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Lâimpresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per lâanno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dellâammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.
2. Nellâipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltĂ di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dellâobbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalitĂ presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivitĂ produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
Art. 20.
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui allâarticolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilitĂ civile derivante dai danni cagionati nellâesercizio dellâattivitĂ professionale.
2. In caso di mancato adempimento dellâobbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dellâarticolo 147.
Art. 21.
1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nellâesercizio della sua attivitĂ professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dellâarticolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
Art. 22 .
1. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà , già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. Lâerogazione dellâindennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilitĂ del notaio o della sentenza di cui allâarticolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dellâimporto del contributo erogato, ai sensi dellâarticolo 1201 del codice civile.
3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, lâagente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. Lâerogazione è subordinata: a) allâesercizio dellâazione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) allâemissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dellâAgenzia delle entrate, non sospeso dallâautoritĂ giudiziaria o dallâAmministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti allâAmministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere allâautoritĂ giudiziaria lâingiunzione di pagamento. Lâingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dellâ articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile lâopposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sullâindennitĂ dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dellâarticolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dellâindennitĂ nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalitĂ procedurali e lâerogazione delle somme da parte del Fondo allâAmministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, lâAgenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui allâarticolo 21, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con lâesibizione dellâatto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo
Art. 23.
Il sigillo menzionato nel n. 4 dellâart. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda âNâŚ.N. di ( o fu) notaro in NâŚ.â senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dellâart. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrĂ servirsene, ma dovrĂ invece consegnarlo allâarchivio notarile che, previo annullamento lo conserverĂ come quelli dei notari che hanno cessano dallâesercizio, a termini dellâart. 40.
Art. 23 bis.
1. Il notaio per lâesercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.
Art. 23 ter.
1. Il certificato qualificato, di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per lâesercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui allâarticolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.
2. Le modalitĂ di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne lâimmediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autoritĂ competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dallâesercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.
3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dellâarticolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.
Art. 24.
Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalitĂ stabilite nellâart. 18, e aprire lâufficio nel luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio sullâistanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina lâiscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero e ne fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari lâammissione del notaro allâesercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dellâavvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nellâesercizio delle sue funzioni.
Art. 25.
Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.
Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nellâarticolo precedente, sarĂ fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Art. 26.
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dellâufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte dâappello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piĂš regioni. Salve in ogni caso le previsioni dellâarticolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte dâappello se tale distretto comprende piĂš regioni.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per piÚ di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piÚ di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piÚ lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso dâassenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono piĂš di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrĂ concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purchĂŠ concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metĂ dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto lâautoritĂ che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse lâopportunitĂ di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
Art. 27.
Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte dâappello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piĂš regioni.
Art. 28.
Il notaro non può ricevere o autenticare atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o allâordine pubblico;
2° se vâintervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè vâintervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dè suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per lâatto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi dâincanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui lâimporto delle tasse, degli onorari e delle spese dellâatto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
Art. 29.
Ă vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dellâarticolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
CAPO III
Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dellâesercizio notarile.
Art. 30.
Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui allâarticolo 24, non assume lâesercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontĂ .
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo lâordine di graduatoria del concorso.
Il notaio, inoltre, cessa dallâesercizio notarile per dispensa o interdizione dallâufficio, rimozione, sospensione o destituzione .
Cessa poi temporaneamente dallâesercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo lâart. 26; ma al termine del servizio militare dovrĂ essere riammesso allâesercizio del notariato nel posto prima occupato.
Art. 31.
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermitĂ , sia divenuto incapace allâadempimento del suo ufficio, salvo il disposto dellâarticolo 45 per i casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dallâesercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dellâanno la debolezza di mente o la infermitĂ continui, il notaro sarĂ dispensato.
Parimenti sarĂ dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 321 e 339 del Codice civile.
Art. 32.
La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualitĂ incompatibili con lâesercizio del notariato;
[ 2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla; ]
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
[ 4° se si trova nella condizione prevista dallâart. 141.]
Art. 33.
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi allâesercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
[ I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi allâesercizio nello stesso distretto, riprenderanno dallâarchivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero. ]
Art. 34.
1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dallâesercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.
2. La cessazione dallâesercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre lâinteressato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3. Quando è chiesta la cessazione definitiva dellâesercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui allâarticolo 158-sexies
Art. 35.
1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonchĂŠ negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.
Art. 36.
[ Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte unâulteriore cauzione, e dĂ notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere lâinterdizione temporanea del notaro durante il detto termine.
Quando il notaro non adempie allâobbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente. ]
Art. 37.
La cessazione del notaro dallâesercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarĂ prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovrĂ poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile. Per la ricerca di un atto nellâindice generale, se lâatto è indicato con data precisa, è dovuta la tassa di lire cinque; se lâatto è indicato col solo anno, la tassa è di lire dieci; se si indicano piĂš anni, ai quali la ricerca debba estendersi, sono dovute lire dieci per il primo anno e lire una per ciascuno degli anni successivi, ai quali la ricerca si è estesa.
Art. 38.
Lâufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dellâarchivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dellâarchivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dallâavutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000 .
Il capo dellâarchivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui allâarticolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.
Art. 39.
Nel caso di morte o di cessazione definitiva dallâesercizio notarile, il capo dellâarchivio notarile del distretto deve procedere allâapposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative allâufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederĂ al ritiro degli atti e dei repertori..
Nei casi di urgenza potrĂ essere provveduto dal capo dellâarchivio notarile, con lâintervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dallâesercizio si provvede ai sensi dellâarticolo 43 .
Art. 40.
Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dallâesercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nellâarchivio, dopo che sarĂ eseguito dâordine del presidente del Consiglio notarile un segno sullâincisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dallâesercizio, finchĂŠ dura tale cessazione .
Art. 41.
[ Nel caso di morte o di cessazione dallâesercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende lâultima residenza del notaro morto o cessato, dopochĂŠ gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui allâarticolo 108, e riconosciuti regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con lâintervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.
Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi sei mesi dallâultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierĂ lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.
Lo stesso procedimento sarĂ osservato nei casi in cui, durante o cessato lâesercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o dâufficio, allâalienazione totale o parziale della cauzione. ]
Art. 42.
[ Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro. ]
CAPO IV
Dei coadiutori e delegati
Art. 43.
1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui allâarticolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dallâesercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.
2. Nel caso previsto dallâarticolo 158-sexies, comma 4, nonchĂŠ in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dallâesercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.
3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede piĂš vicina.
4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con lâintervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicitĂ , anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge
Art. 44.
Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dallâesercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega dâufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui allâarticolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicitĂ secondo le modalitĂ indicate dal decreto di cui allâarticolo 43, comma 5.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dellâarticolo precedente, spetterĂ di diritto al medesimo notaro nominato.
Art. 45.
1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui allâarticolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nellâinteresse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facoltĂ di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nellâesercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nellâespletamento dellâincarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.
Art. 46.
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dellâavuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimere la causa.
Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metĂ degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a questâultimo.
TITOLO III
Degli atti notarili
CAPO I
Della forma degli atti notarili
Art. 47.
1. Lâatto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dallâarticolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontĂ delle parti e sotto la propria direzione e responsabilitĂ cura la compilazione integrale dellâatto.
Art. 47 bis.
1. Allâatto pubblico di cui allâarticolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. Lâautenticazione di cui allâarticolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalitĂ informatiche, dallâarticolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
Art. 47 ter.
1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dellâarticolo 47-bis.
2. Lâatto pubblico informatico è ricevuto in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 47 ed è letto dal notaio mediante lâuso e il controllo personale degli strumenti informatici.
3. Il notaio nellâatto pubblico e nellâautenticazione delle firme deve attestare anche la validitĂ dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.
Art. 48.
1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchĂŠ qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dellâatto.
Art. 49.
Il notaio deve essere certo dellâidentitĂ personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
Art. 50.
I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di etĂ , avere la capacitĂ di agire e non essere interessati nellâatto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nellâart. 28, il coniuge dellâuno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualitĂ accennate nel precedente capoverso, nĂŠ il non sapere o il non poter sottoscrivere.
Art. 51.
Lâatto notarile reca lâintestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
Lâatto deve contenere:
1° lâindicazione in lettere per disteso dellâanno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2° il nome, il cognome e lâindicazione della residenza del notaro e del Collegio notarile presso cui è iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternità , il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;
Se le parti od alcune di esse intervengono allâatto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa allâatto medesimo o in originale o in copia, a meno che lâoriginale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;
4° la dichiarazione della certezza della identitĂ personale delle parti o la dichiarazione dellâaccertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5° lâindicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantitĂ delle cose che formano oggetto dellâatto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dellâatto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando lâatto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con lâindicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identitĂ degli immobili stessi;
7° lâindicazione dei titoli e delle scritture che sâinseriscono nellâatto;
8° la menzione che dellâatto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potrĂ commettere ad altri la lettura dellâatto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontĂ delle parti, purchĂŠ sappiano leggere e scrivere. Di tale volontĂ si farĂ menzione nellâatto;
9° la menzione che lâatto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con lâindicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dellâinterprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volontĂ , lâindicazione dellâora in cui la sottoscrizione dellâatto avviene. Tale indicazione sarĂ pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in piĂš fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dellâinterprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nellâatto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrĂ apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se lâatto è stato scritto tutto di sua mano.
Art. 52.
La firma che il notaro appone in fine dellâatto, devâessere munita dellâimpronta del suo sigillo.
Art. 52 bis.
1. Le parti, i fidefacenti, lâinterprete e i testimoni sottoscrivono personalmente lâatto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nellâacquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, lâinterprete e i testimoni e in loro presenza.
Art. 53.
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dellâatto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dellâinterprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dellâatto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dellâatto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonchĂŠ della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dellâatto.
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dellâatto a norma dellâart. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identitĂ delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dellâaggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.
Art. 54.
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, lâatto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte allâoriginale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e lâuno e lâaltra saranno sottoscritti come è stabilito nellâart. 51.
Art. 55.
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, lâatto potrĂ tuttavia essere ricevuto con lâintervento dellâinterprete, che sarĂ scelto dalle parti.
Lâinterprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarĂ fatta menzione nellâatto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti allâatto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterĂ che uno solo dei testimoni, oltre lâinterprete, conosca la lingua straniera.
Lâatto sarĂ scritto in lingua italiana, ma di fronte allâoriginale o in calce al medesimo dovrĂ porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dallâinterprete, e lâuno e lâaltra saranno sottoscritti come è disposto nellâart. 51. Lâinterprete pure dovrĂ sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto lâoriginale quanto la traduzione.
Art. 56.
Se alcuna delle parti è interamente priva dellâudito, essa deve leggere lâatto e di ciò si farĂ menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire allâatto un interprete, che sarĂ nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
Lâinterprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dellâart. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo lâufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere lâatto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dellâarticolo 51.
Art. 57.
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre lâintervento dellâinterprete prescritto nellâarticolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere lâatto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontĂ ;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarĂ necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga allâatto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dellâarticolo precedente.
Art. 57 bis.
1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dellâarticolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dellâarticolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.
Art. 58.
Lâatto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dallâart. 1316 del Codice civile:
1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta lâiscrizione di lui nel ruolo a norma dellâart. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dallâesercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dellâart. 29 importa la nullitĂ delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dellâart. 51;
5° se esso manca della data e non contiene lâindicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dellâatto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi lâatto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.
Art. 59.
Ă vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti lâadempimento delle formalitĂ ipotecarie o dâiscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullitĂ per sentenza della competente autoritĂ giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dellâart. 1759 del Codice civile e la revoca dellâautorizzazione maritale.
Art. 59 bis.
1. Il notaio ha facoltĂ di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dellâesecuzione della pubblicitĂ , mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.
Art. 60.
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
CAPO II
Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori
Art. 61.
Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.
A questo effetto li rilegherĂ in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrĂ lo stesso numero progressivo dellâatto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontĂ a quello generale degli atti notarili. Lâordine cronologico col quale ciascun testamento dovrĂ essere collocato nel fascicolo, sarĂ determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.
Art. 62.
Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirĂ anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e lâaltro per gli atti di ultima volontĂ . In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontĂ , compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrĂ :
1° il numero progressivo;
2° la data dellâatto e dellâautenticazione e lâindicazione del Comune in cui lâatto fu ricevuto;
3° la natura dellâatto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° lâindicazione sommaria delle cose costituenti lâobbietto dellâatto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietĂ od altri diritti reali od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6° lâannotazione della seguĂŹta registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7° lâonorario spettante al notaro e la tassa dâarchivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontĂ si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrĂ cessato dallâesercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrĂ cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontĂ a quello degli atti tra vivi, si noterĂ in questo ultimo il numero che lâatto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che lâatto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.
Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piÚ anziano di ufficio.
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, nĂŠ copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dallâautoritĂ giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
Art. 62 bis.
1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui allâarticolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge lâattivitĂ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui allâarticolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, lâaccesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.
Art. 62 ter.
1. Nella struttura di cui al comma 1 dellâarticolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con lâindicazione degli estremi delle annotazioni di cui allâarticolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformitĂ allâoriginale delle copie di cui al comma 1.
Art. 62 quater.
â 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresÏ, richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato lâatto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nellâambito delle procedure di conservazione cui allâarticolo 68-bis, comma 1.
Art. 63.
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autoritĂ il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dellâarchivio notarile del distretto a mente dellâart. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarĂ restituito.
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna âOsservazioniâ del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
Le autoritĂ cui il repertorio sarĂ presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo lâultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
Art. 64.
Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dellâarchivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
Art. 65.
Il notaro ha lâobbligo di trasmettere allâarchivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con lâimporto delle tasse dovute allâarchivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che allâart. 24 dellâannessa tariffa 1.
Tale copia sarĂ scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dellâimpronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterĂ , sempre nel termine suindicato, un certificato negativo 2.
A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica allâUfficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per lâinserimento nellâarchivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonchĂŠ la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dallâUfficio centrale 3.
LâAmministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento 4.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e lâapplicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta allâarchivio notarile distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nellâarchivio centrale informatico sostituiscono lâindice delle parti intervenute negli atti, previsto dallâarticolo 114 5.
LâAmministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili 6.
Con uno o piĂš decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e lâAgenzia per lâItalia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalitĂ di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nellâarchivio centrale informatico. Sono altresĂŹ stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dellâobbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali. 78
Art. 66.
Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nellâart. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dellâatto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrĂ farne una copia esatta, che sarĂ verificata sullâoriginale dal capo dellâarchivio notarile del distretto. Di ciò si formerĂ processo verbale, copia del quale sarĂ annessa allâatto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderĂ nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dellâoriginale la copia dellâatto, affinchĂŠ vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalitĂ stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nellâufficio del depositario del testamento.
Il notaro dovrĂ fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, allâarchivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dellâatto.
Art. 66 bis.
1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui allâarticolo 62-bis.
3. Con uno o piĂš decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui allâarticolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
Art. 66 ter.
1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dallâarticolo 62, comma sesto.
CAPO III
Delle copie degli estratti e dei certificati
Art. 67.
Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nellâesercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere lâispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui allâarticolo 62-bis.
Egli non può permettere lâispezione nĂŠ la lettura, nĂŠ dar copia degli atti di ultima volontĂ , e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui allâarticolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltĂ di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Art. 68.
Le disposizioni dellâarticolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le variazioni però od aggiunte fatte nellâoriginale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dellâatto, e non per postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarĂ stabilito dal regolamento.
Art. 68 bis.
1. Con uno o piĂš decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dallâarticolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dellâatto pubblico, ferma restando lâidoneitĂ dei dispositivi di cui allâarticolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per lâorganizzazione della struttura di cui al comma 1 dellâarticolo 62-bis;
c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;
d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
e) le regole tecniche per lâesecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui allâarticolo 62-bis;
f) le regole tecniche per lâesecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dallâesercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui allâarticolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui allâarticolo 474 del codice di procedura civile.
3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 68 ter.
1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se lâoriginale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando lâuso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformitĂ del documento informatico allâoriginale o alle copie apponendo la propria firma digitale.
Art. 69.
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati allâoriginale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dellâart. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformitĂ dellâoriginale. Se la copia, lâestratto od il certificato consta di piĂš fogli, ciascun foglio sarĂ sottoscritto al margine dal notaro.
Oltre le accennate formalitĂ , il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalitĂ stabilite dal Codice di procedura civile.
CAPO IV
Degli atti che si rilasciano in originale, dellâautenticazione e del rilascio di copie di documenti.
Art. 70.
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per lâesercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
RilascierĂ pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dellâart. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.
Art. 71.
Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dellâatto, il sunto verrĂ compilato dal notaro che ne redigerĂ apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farĂ precedere lâindicazione in lettere del numero di repertorio dellâatto e vi apporrĂ la propria firma, munita dellâimpronta del sigillo.
Lâufficio telegrafico mittente assicurerĂ quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sarĂ conservato a norma dei regolamenti speciali dallâufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nellâarchivio notarile distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identitĂ e lâoggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurrĂ in iscritto la comunicazione avuta e ne curerĂ la collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verrĂ conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrĂ rilasciare copie, salva la facoltĂ di cui allâart. 67 per il notaro trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.
Art. 72.
Lâautenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e lâindicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterĂ che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
Art. 73 .
1. Il notaio può attestare la conformitĂ allâoriginale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.
CAPO V
Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese
Art. 74.
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nellâesercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Art. 75.
Se lâatto contiene piĂš convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.
Quando lâatto comprenda piĂš disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarĂ considerato come se comprendesse la sola disposizione che dĂ luogo allâonorario piĂš favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
Art. 76.
Quando lâatto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dellâestratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarĂ dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Art. 77.
[ Il notaro dovrĂ apporre in fine od in margine dellâoriginale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi. ]
Art. 78.
Salvo quanto è disposto dallâart. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finchĂŠ lâaccennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.
Art. 79.
Ă in facoltĂ del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dallâart. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è lâufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Art. 80.
1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere lâindebito.
Art. 81.
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrĂ valersi dellâart. 12 della legge 7 luglio 1901, numero 283.
Art. 82.
1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte dâappello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piĂš regioni, per svolgere la propria attivitĂ e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e lâeventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui allâultimo periodo del secondo comma dellâarticolo 26.
TITOLO IV
Dei collegi e dei Consigli notarili.
CAPO I
Dei collegi notarili.
Art. 83.
I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di piÚ distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.
Art. 84.
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con lâindicazione degli oggetti da trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, lâavviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrĂ discutere nĂŠ deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
Art. 85.
Lâadunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non piĂš tardi del mese di febbraio, allâoggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui allâart. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.
Art. 86.
Terranno lâufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validitĂ delle liberazioni è necessario lâintervento almeno della metĂ dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metĂ dei notari, si farĂ una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
CAPO II
Dei Consigli notarili.
Art. 87.
Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nellâufficio di notaro.
Art. 88.
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta lâordine di anzianitĂ di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianitĂ di nomina il terzo da rinnovarsi sarĂ estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra piĂš surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di paritĂ di voti, il piĂš anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per piĂš lungo tempo.
Art. 89.
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione sâintendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta lâelezione, si procederĂ nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale sâintenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il piÚ anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età .
Art. 90.
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nellâarticolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualitĂ di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella cittĂ ove ha sede il Consiglio, ed a paritĂ di voti sarĂ preferito per il presidente il piĂš anziano e per il segretario il piĂš giovane dâetĂ .
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il piĂš anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.
Art. 91.
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte dâappello.
Art. 92.
Per la validitĂ delle deliberazioni del Consiglio, è necessario lâintervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di paritĂ di voti, quello del presidente dĂ la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarĂ fatta con decreto dal presidente del tribunale.
Art. 93.
Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
1° vigila alla conservazione del decoro nellâesercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti il notariato;
4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5° sâinterpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente allâesercizio del notariato;
6° riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dellâanno decorso e forma quello preventivo dellâanno seguente, salva lâapprovazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nellâanno precedente, quali si desumono dalla tassa dâarchivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nĂŠ maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.
Art. 93 bis.
1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sullâosservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dallâ articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio dellâattivitĂ notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonchĂŠ richiedere, anche periodicamente, informazioni e lâesibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facoltĂ di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
2-bis. LâAgenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalitĂ telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione.
2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dellâimpiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva allâispezione presso lo studio e nel piĂš breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui allâarticolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte dâappello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalitĂ previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con lâobbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.
3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sullâapplicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.
Art. 93 ter- ter 1
1. Se viene rilevata lâinosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dellâ articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne dĂ notizia al consiglio di tale distretto
1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica lâarticolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 2
Art. 94.
Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchĂŠ le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.
Art. 95.
Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte dâappello il Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrĂ essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederĂ alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dallâart. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
TITOLO V
Degli archivi notarili.
CAPO I
Degli archivi notarili distrettuali.
Art. 96.
In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.
Art. 97.
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
Lâamministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarĂ presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 98.
Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dellâarchivio.
Oltre al conservatore lâarchivio ha degli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre ragioni italiane anche quando manchi la naturalitĂ ;
b) essere di moralitĂ e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dellâimposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilitĂ e cedibilitĂ degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonchĂŠ le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilitĂ , le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui allâart. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.
Art. 99.
Gli impieghi dâarchivio sono incompatibili con lâesercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo lâinsegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è lâarchivio.
Art. 100.
[ Il conservatore dellâarchivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.
Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivio notarile, tenendo conto del maggior grado o classe, lâesercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.
Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e piÚ di 40 anni di età , eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale. ]
Art. 101.
[ Gli altri impiegati dellâarchivio sono nominati con decreto Ministeriale sulla proposta del conservatore dellâarchivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Potranno essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari; ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.
Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.
Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 anni e piÚ di 30 anni di età ; sottoarchivista o archivista chi abbia meno di 21 e piÚ di 30 anni di età , eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale. ]
Art. 102.
[ Il conservatore deve fare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.
La cauzione deve corrispondere a due annualitĂ intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito in danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per lâimporto minore tra il corso di borsa e il valore nominale.
Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dallâufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dellâarticolo 41, in quanto siano applicabili. ]
Art. 103.
[Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nellâultimo triennio, oppure della popolazione della cittĂ in cui lâarchivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.
Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe dâimpiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.
La pianta organica del personale di ogni archivio, con lâindicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui lâarchivio è assegnato, sarĂ stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Essa potrĂ pure con decreto Reale essere modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.
Tanto per la formazione, quanto per le modificazioni delle piante organiche sarĂ udito il parere della Commissione di cui allâarticolo 98.
Negli archivi di ultima categoria potrĂ essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sottoarchivista e di sottoarchivista un assistente.
Ă istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nellâultimo triennio furono inferiori in media a L. 4000. ]
Art. 104.
Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dellâarchivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarĂ dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: âFondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regnoâ.
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo.
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui lâimpiegato fosse in godimento.
Art. 105.
[ Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederĂ al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtĂš dellâarticolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, lâarchivio sarĂ soppresso con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i Comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.
Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dallâart. 3 della legge, si sopprimerĂ anche lâarchivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerĂ a funzionare come sussidiario dellâarchivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.]
Art. 106.
Nellâarchivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dellâatto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nellâart. 71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nellâarticolo 65;
4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano giĂ depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dallâobbligo di deposito gli atti previsti dallâart. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto lâobbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti lâobbligo di indicare il reddito fondiario dellâimmobile oggetto dellâatto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dellâatto allâufficio distrettuale delle imposte dirette;
5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dallâesercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta lâart. 6, al cessare dellâesercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere allâarchivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo lâart. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
[10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse allâarchivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dellâatto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.]
Art. 107.
La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7 dellâarticolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dallâesercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nellâarticolo 39, il capo dellâarchivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dellâufficio del notaio, con lâintervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dellâarchivio, al conservatore.
Il capo dellâarchivio notarile compila il processo verbale contenente lâinventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nellâarchivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per lâinventario, il trasporto e deposito nellâarchivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dellâarchivio stesso.
Lâinventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
Art. 108.
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederĂ immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dellâarchivio, e se ne farĂ constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nellâarticolo precedente, potrĂ essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se lo richiedano.
Art. 109.
Gli atti originari ed i repertori debbono essere custoditi nellâarchivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Art. 110.
Il conservatore dellâarchivio rappresenta lâarchivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederĂ a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore dâarchivio.
Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nellâarchivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, allâesatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lâarchivio e denunzia alla competente autoritĂ le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dellâarchivio dellâanno decorso e quello preventivo dellâanno corrente, e li trasmette per lâapprovazione al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 111.
Il conservatore, nella qualitĂ di tesoriere dellâarchivio, riscuote, con la procedura indicata nellâart. 94, i diritti e le tasse spettanti allâarchivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti allâarchivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nellâart. 81.
Art. 112.
Il conservatore permette lâispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchĂŠ gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dellâart. 67.
In ogni archivio si terrĂ uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterĂ giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Nella copia, nel certificato o nellâestratto sarĂ fatta espressa menzione dellâeseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo allâatto che si rilascia.
Il conservatore che non adempie alle formalitĂ sopra indicate sarĂ passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50.
Tale registro sarĂ sottoposto alle formalitĂ stabilite dallâarticolo 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche allâapertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge e vi si dovrĂ sempre apporre lâimpronta del sigillo dâufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dellâarchivio, purchĂŠ di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione devâessere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederĂ di ufficio il presidente del tribunale.
Nel caso che lâassenza o lâimpedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederĂ il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Ă in facoltĂ del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dellâarchivio per una durata inferiore a sei mesi
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterĂ in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrĂ autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
Art. 113.
[ Lâimporto delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metĂ al notaro finchĂŠ vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarĂ effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta semplice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti allâarchivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dellâatto che ha dato luogo a riscossione. ]
Il notaro, finchÊ vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
Art. 114.
[ Ogni archivio distrettuale riunirĂ ed ordinerĂ le notizie statistiche relative allâesercizio del notariato ed al servizio dellâarchivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. ]
In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherĂ i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dellâultimo atto da ciascuno di essi rogato; e lâaltro indicherĂ i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nellâatto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarĂ enunciata la qualitĂ e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.
Art. 115.
Ă vietato di entrare o di rimanere nellâarchivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dellâarchivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.
Art. 116.
Salvo le maggiori penalitĂ stabilite dal Codice penale, i contravventori allâarticolo precedente sono punibili con la sanzione amministrativa di lire 10.000, estensibile a lire 16.000 in caso di recidiva (143); e se il recidivo è un impiegato dellâarchivio, potrĂ essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dallâimpiego..
Art. 117.
Le penalitĂ di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito lâinteressato. Esse sono devolute a beneficio dellâarchivio notarile.
CAPO II
Degli archivi notarili mandamentali.
Art. 118.
Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dellâatto.
Art. 119.
[ A conservatore e tesoriere dellâarchivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro. ]
Art. 120.
Il conservatore e tesoriere dellâarchivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dellâarchivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.
Art. 121.
Lo stipendio del conservatore sarĂ fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dellâarchivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarĂ pagato direttamente dai Comuni interessati.
Art. 122.
Il conservatore dellâarchivio deve fissare la residenza nel Comune dove è lâarchivio, ed a lui è applicabile quanto dispone lâart. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarĂ determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dellâarchivio notarile e distrettuale, e del pubblico ministero.
Art. 123.
Sono pure applicabili al conservatore dellâarchivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nellâart. 98 e gli ultimi tre capoversi dellâart. 112.
Art. 124.
Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dellâarchivio notarile mandamentale permette lâispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dellâart. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Art. 125.
I proventi dellâarchivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dellâart. 113, sono devolute a vantaggio dei Comuni interessati.
Art. 126.
Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dellâarchivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.
TITOLO VI
Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per lâapplicazione delle medesime.
CAPO I
Della vigilanza e delle ispezioni.
Art. 127.
1. Il Ministero della giustizia esercita lâalta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e lâAmministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede
Art. 128.
1. Nellâanno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nellâultimo biennio allâarchivio notarile distrettuale per lâispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo lâesercizio dellâazione disciplinare, è sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dellâautoritĂ che procede allâispezione, ai sensi dellâarticolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti allâarchivio, siano state osservate le disposizioni di legge
Art. 129
1. Le ispezioni sono eseguite:
a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dellâarchivio notarile del distretto nel quale il notaio è iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dellâarchivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dellâufficio centrale degli archivi notarili può conferire lâincarico al conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per lâispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.
2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dellâispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, lâispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per lâazione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate.
3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.
Art. 130.
Per lâispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore dâarchivio o a chi ne fa le veci, una indennitĂ nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.
Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente lâindennitĂ per intero, come sopra stabilita.
Art. 131.
[ Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo].
Art. 132.
1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui allâarticolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui allâarticolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda lâesecuzione dellâispezione straordinaria, si provvede ai sensi dellâarticolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolaritĂ punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dallâarticolo 137, comma 2, le spese dellâispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dellâAmministrazione degli archivi notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolaritĂ commesse nel corso delle ispezioni di cui allâarticolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dellâispezione, senza pregiudizio dellâapplicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi .
Art. 133.
1. Di ciascuna ispezione è redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale è formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.
Art. 134.
Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennitĂ agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui allâart. 98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarĂ prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.
CAPO II
Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.
Art. 135.
1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) lâavvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora lâinfrazione non comporta la nullitĂ dellâatto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte dâappello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piĂš volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino allâammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.
Art. 136.
1. Lâavvertimento consiste in un rimprovero al notaio per lâinfrazione commessa con esortazione a non reiterarla. Lâavvertimento si infligge per le trasgressioni piĂš lievi di quelle sanzionabili con la censura.
2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per lâinfrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio.
Art. 137.
1. Ă punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dellâarticolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2. Ă punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dellâarticolo 26, dellâarticolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dellâarticolo 67, secondo comma
. 3. Ă punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dallâarticolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.
Art. 138.
1. Ă punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui allâarticolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dallâarticolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dallâarticolo 64;
e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dellâarticolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2.
Ă punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.
La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualitĂ di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, lâineleggibilitĂ a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.
Art. 138 bis.
1. Il notaio che chiede lâiscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societĂ di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola lâarticolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui allâarticolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede lâiscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societĂ di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.
Art. 139.
[Ă inabilitato di diritto allâesercizio delle sue funzioni il notaro:
1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2° che sia stato condannato per alcuni reati indicati nellâart. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;
3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando].
Art. 140.
[ Può essere inabilitato allâesercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nellâart. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertĂ personale non inferiore a tre mesi ].
Art. 141.
[ Qualora lâinabilitazione di cui al n. 3 dellâart. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dallâesercizio ed il suo posto diviene vacante.
Egli potrĂ essere riammesso allâesercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante ].
Art. 142 .
1. Ă punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nellâesercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante lâinterdizione temporanea, fatta salva lâipotesi prevista dallâarticolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nellâarticolo 27 o nellâarticolo 138, comma 1, lettere b), c), d), o nellâarticolo 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nellâarticolo 26 o nellâarticolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva lâapplicazione della legge penale.
Art. 142 bis.
1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dallâarticolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui allâarticolo 147, quando la sua condotta viola questâultima disposizione. Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dallâesercizio dellâattivitĂ professionale del notaio.
Art. 143.
Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per lâirregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
Art. 144 .
1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso lâinfrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite lâavvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dallâarticolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
1-bis. Nellâipotesi di cui allâultimo periodo del comma 1 dellâarticolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione
2. Per le infrazioni di cui allâarticolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato ad unâunica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.
Art. 145.
1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.
Art. 145 bis.
1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
2. Lâestinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 è dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dellâarchivio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, lâestinzione è dichiarata, a richiesta del notaio, dallâorgano dinanzi al quale si procede.
3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso lâarchivio notarile distrettuale competente per lâispezione. Lâarchivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.
Art. 146.
1. Lâillecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui lâinfrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui allâarticolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dellâanno successivo.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dellâinterruzione. Se piĂš sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dallâultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.
3. Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
4. Lâesecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo .
Art. 147.
1. Ă punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piĂš gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignitĂ e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) si serve dellâopera di procacciatori di clienti o di pubblicitĂ non conforme ai principi stabiliti dallâarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi allâultima violazione.
CAPO III
Dellâapplicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni
Art. 148.
1. In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: ÂŤCommissioneÂť, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano unâunica circoscrizione territoriale la Valle dâAosta ed il Piemonte, le Marche e lâUmbria, lâAbruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede è rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, lâintero territorio è compreso nella circoscrizione nella quale è ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione è composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dellâ articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.
5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino allâinsediamento dei nuovi componenti.
6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, lâattrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nellâanno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dellâ articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per lâanno successivo.
7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.
Art. 149.
1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dellâavvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dellâ articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.
Art. 149 bis.
1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dallâincarico se si iscrive allâalbo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilitĂ previste dallâarticolo 149, comma 3.
2. La decadenza del magistrato è dichiarata dal presidente della corte dâappello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilitĂ o di incompatibilitĂ , ovvero a seguito di cessazione dallâesercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti è iniziato un procedimento disciplinare.
Art. 149 ter.
1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti giĂ in carica.
2. Il presidente della Commissione può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.
Art. 150.
1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.
2. Il magistrato che presiede la Commissione può essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte dâappello competente per la nomina.
3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte dâappello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.
Art. 150 bis.
1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalitĂ e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato.
3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione.
4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla metĂ dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.
5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilitĂ con un componente della Commissione giĂ in carica, lâeletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o piĂš, sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.
6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione lâesistenza a proprio carico di cause di incompatibilitĂ .
7. In caso di paritĂ di voti tra due o piĂš candidati, è escluso il meno anziano nellâufficio di notaio. In caso di pari anzianitĂ , è escluso il meno anziano di etĂ .
8. Competente per lâadozione di tutti i provvedimenti di esclusione è il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.
9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative.
10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonchĂŠ alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione.
Art. 150 ter.
1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui allâ articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere.
3. Per lâinsediamento della Commissione è necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dellâarticolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.
4. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autoritĂ di cui allâ articolo 150-bis, comma 10.
Art. 151.
1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per lâassegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.
Art. 152.
1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono lâincarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.
Art. 153.
1. Lâiniziativa del procedimento disciplinare spetta:
a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se lâinfrazione è addebitata allo stesso presidente, lâiniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dellâarticolo 156 bis, comma 5;
c) al capo dellâarchivio notarile territorialmente competente per lâispezione di cui allâarticolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dellâarchivio dalla legge, nonchĂŠ al conservatore incaricato ai sensi dellâarticolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
2. Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.
3. Nella richiesta di procedimento lâorgano che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.
Art. 154.
1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati allâarticolo 51 del codice di procedura civile. Quando lâastensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte dâappello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dellâarticolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito questâultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte dâappello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione è accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.
Art. 155.
1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e dĂ immediato avviso dellâinizio del procedimento allâorgano richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto in cui il notaio ha sede, nonchĂŠ al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nellâavviso è fatta menzione del deposito e della facoltĂ di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dellâavviso ha facoltĂ di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato lâaddebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento può essere impugnato ai sensi dellâarticolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 156.
1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dellâarticolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dĂ avviso alle parti almeno venti giorni prima.
Art. 156 bis
1. Il notaio può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2. Il notaio può farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dellâarchivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi lâorgano che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dellâudienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui allâarticolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto lâapertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non è adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale è aperta con la relazione svolta dal relatore.
7. Il collegio assume, anche dâufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalitĂ previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravitĂ , il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti allâorgano che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo lâassunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nellâordine, le conclusioni dellâorgano che ha richiesto lâapertura del procedimento, di quello che eventualmente vi è intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, può rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se è assistito da un difensore (194).
Art. 157.
1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dellâavvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.
Art. 158.
1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dellâarticolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per lâesercizio dellâazione disciplinare [, con reclamo alla corte dâappello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito].
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica lâarticolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo nei termini previsti dallâarticolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
Art. 158 bis
[1. La corte dâappello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria.]
Art. 158 ter
[1. Contro la sentenza della corte dâappello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dellâarticolo 360 del codice di procedura civile. Si applica lâarticolo 366-bis del codice di procedura civile.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.
3. La sentenza della corte dâappello è immediatamente esecutiva, fatta salva lâapplicazione dellâarticolo 373 del codice di procedura civile.
4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti. ]
Art. 158 quater
1. Allâesecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dellâarchivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dellâarticolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica lâarticolo 145-bis, comma 3.
Art. 158 quinquies
1. In caso di esercizio dellâazione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne dĂ immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui allâarticolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se è stata pronunciata ai sensi dellâarticolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto allâaccertamento del fatto, della sua illiceitĂ penale e dellâaffermazione che il fatto è stato commesso dallâautore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.
Art. 158 sexies
1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravitĂ , siano incompatibili con lâesercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessitĂ di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dellâincolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dellâorgano che ha richiesto lâapertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dellâarticolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui allâarticolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresĂŹ disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui allâarticolo 142-bis, a ragione della gravitĂ del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche dâufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dellâinizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non è richiesta lâapertura del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, è disposta, anche se non è chiesta lâapertura del procedimento disciplinare, la sospensione dallâesercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della libertĂ personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche dâufficio, quando è revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non è revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non è richiesta lâapertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 è revocata, anche dâufficio, quando è revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando è stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non è revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non è richiesta lâapertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dellâautoritĂ giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dellâautoritĂ giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonchĂŠ al consiglio notarile distrettuale competente per lâazione disciplinare, se diverso. Sono altresĂŹ comunicati allâarchivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non può superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dellâarticolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
Art. 158 septies
1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dellâapertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte dâappello od alla Corte di cassazione, per lâadozione di tali misure è competente la Corte dâappello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dellâarticolo 158-sexies, commi 2 e 4.
Art. 158 octies
1. Quando è chiesta lâadozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per lâesame dellâistanza. Se il procedimento disciplinare non è stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede lâapplicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione è adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dellâistanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare lâattuazione della misura cautelare, lâorgano competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui allâultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento è notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facoltĂ di depositare memorie almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento è inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui allâultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non è convalidato.
5. Lâorgano che adotta le misure cautelari può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.
Art. 158 nonies
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dallâarticolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Art. 158 decies
1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
[3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte dâappello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile.]
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dellâarticolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalitĂ e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.
Art. 158 undecies
158-undecies.
1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte dâappello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte dâappello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio;
f) allâarchivio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio.
3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.
Art. 159.
1. Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato allâesercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno dei reati indicati nellâarticolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte dâappello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.
3. Non può in ogni caso essere riabilitato allâesercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso dâufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.
Art. 160.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni..
Art. 161.
Ă approvata lâannessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
Art. 162.
Dal giorno dellâattuazione della presente legge, che sarĂ determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.
Art. 163.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltĂ di comminare la pena dellâammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Art. 164.
Nel giorno dellâattuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti sâintenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterĂ le attribuzioni a mente dellâart. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
Allo stesso modo si provvederĂ nel caso di riunione di piĂš collegi, a termini del penultimo capoverso dellâart. 3.
Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
Art. 165.
Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dellâattuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina giĂ conseguita.
Art. 166.
Dopo lâattuazione della presente legge nessuno sarĂ ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano giĂ il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
Però la pratica compiuta e gli esami di idoneitĂ superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto lâimpero della legge anteriore sarĂ compiuta a norma della legge stessa.
Quelli che allâattuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltĂ di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La stessa disposizione si applicherĂ a quelli che abbiano ivi compiuto lâintero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
Art. 167.
Per il periodo di anni dieci dallâattuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a ) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato lâesame di idoneitĂ , sarĂ computato come anzianitĂ di esercizio il tempo trascorso dalla data dellâesame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianitĂ , dei candidati laureati in giurisprudenza;
b ) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dellâattuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualitĂ di aiutanti effettivi e permanenti, sarĂ inoltre computato come anzianitĂ di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nellâultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
Art. 168.
Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e lâapprovazione della tabella di cui allâarticolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
Art. 169.
Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dellâart. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo lâantico repertorio.
Art. 170.
I notari che hanno giĂ una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchĂŠ rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.
Art. 171.
I notari nominati o trasferiti prima del giorno dellâattuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dallâart. 23 della legge anteriore.
Art. 172.
Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dallâitaliana, si potrĂ continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
Art. 173.
Per quanto riguarda le formalitĂ degli atti notarili e i casi di nullitĂ dei medesimi, si applicheranno le disposizioni piĂš favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto lâimpero della legge anteriore.
Art. 174.
Gli impiegati dâarchivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualitĂ a termini dellâart. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dellâattuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dellâattuazione della presente legge siano autorizzati allâesercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
Art. 175.
Gli impiegati che giĂ si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residente, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformitĂ della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dellâarchivio cui appartengono.
Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonchÊ il titolo attuale.
Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerĂ sempre il requisito della laurea in legge e dellâabilitazione allâesercizio del notariato.
Per i conservatori dâarchivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.
Ai conservatori dâarchivio che abbiano giĂ prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dellâart. 170 cosĂŹ per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.
Art. 176.
Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati dâarchivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio allâattuazione della presente legge.
Art. 177.
Entro due anni dallâattuazione della presente legge potranno essere dispensati dallâimpiego, su conforme parere della commissione di cui allâarticolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermitĂ o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nellâadempimento dei doveri medesimi.
Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dellâarticolo 9 e potranno conseguire lâindennitĂ di cui allâarticolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
Art. 178.
Ă mantenuta la facoltĂ del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dellâarchivio notarile distrettuale.
Art. 179.
Alla cessazione dellâesercizio di uno degli uffici notarili, giĂ di proprietĂ privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dellâart. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarĂ corrisposta a chi ne aveva la proprietĂ nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennitĂ corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dâItalia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.






