Corte Costituzionale, 27 gennaio 2006, n. 26
Manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 39, 1 comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)”.
La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l’altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.
La questione, infatti, è stata sollevata da autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, in via eventuale e, comunque, prematuramente, poiché conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l’altro essendo pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale.
Corte Costituzionale, 27 gennaio 2006, n. 26





