Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2015, n. 109
Il rapporto di lavoro in regime privatistico di convenzione tra ASL e sanitari privati è privo degli elementi necessari e sufficienti per la sua qualificazione come rapporto subordinato di pubblico impiego e ciò nonostante la presenza di alcuni tratti caratterizzanti del lavoro subordinato.
In ragione della complessitĂ del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come lâinserimento funzionale nella organizzazione dellâente, lâosservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalitĂ di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo.
Inoltre la giurisprudenza ha piĂš volte affermato, con riferimento a questo tipo di rapporti convenzionali nellâambito di organi del Servizio Sanitario Nazionale, che
- la riconduzione delle prestazioni rese nei fini istituzionali dellâente non altera la natura del rapporto, trasformandolo per ciò stesso in un rapporto di pubblico impiego, poichĂŠ per il perseguimento di detti obiettivi lâAmministrazione può anche valersi di professionalitĂ in posizione di autonomia nellâ ambito di una collaborazione prolungata nel tempo;
- la stessa continuitĂ dellâopus nel tempo non è, inoltre, elemento qualificante il solo rapporto di lavoro subordinato, ma è peculiare anche a prestazioni dâopera di tipo professionale che, per la loro natura ed il fine cui sono dirette, comportano unâesecuzione frazionata e reiterata nel tempo;
- manca lâobbligo di esclusivitĂ della prestazione, nĂŠ vi è il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, trattandosi invece di predeterminazione delle modalitĂ delle prestazioni, funzionale â come detto â allâassetto organizzativo dellâUSL.
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Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2015, n. 109





