Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2022
(Gazz. Uff., 13 ottobre 2022, n. 240)
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) i contenuti dell’ANA, istituita nell’ambito del sistema TS;
b) il piano di graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell’ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;
d) le modalità di accesso ai dati e gli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate, nonché quelli che per le finalità di cui all’art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, devono essere resi disponibili al Nuovo sistema informativo sanitario nazionale, realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) «Assistibile», il soggetto residente nel territorio regionale, che non ha operato la scelta del medico di Medicina generale o pediatra di libera scelta, di cui alle tipologie indicate nell’allegato E;
c) «Assistito SSN», il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ed ha effettuato la scelta del medico di Medicina generale o pediatra di libera scelta, di cui alle tipologie indicate nell’allegato E;
d) «Assistito SASN», il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti;
e) «Contatto», il soggetto che ha usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui alle tipologie indicate nell’allegato E, che non rientra tra i soggetti definiti al punto b) e c);
f) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione a quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
g) «Sito web dedicato ANA», il sito internet del sistema ANA, reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze;
h) «Piano di subentro», il Piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali e dal Ministero della salute;
i) «ASL», l’azienda sanitaria locale del Servizio sanitario nazionale;
j) «ASL di residenza», l’Azienda sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l’assistito;
k) «ASL di assistenza», l’Azienda sanitaria locale di iscrizione dell’assistito, che coincide con la ASL di residenza solo nel caso in cui l’assistito sia ivi residente;
l) «MMG/PLS», i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
m) «Medici SASN», i medici che operano negli ambulatori SASN o i medici fiduciari che, su incarico del Ministero della salute, operano sul territorio per l’Assistenza sanitaria al personale navigante;
n) «NSIS», Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute;
o) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
p) «ANPR», Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale;
q) «ANA», Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita nell’ambito del sistema TS ai sensi dell’art. 62-ter del Codice dell’amministrazione digitale;
r) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
s) «Codice privacy», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
t) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
u) «PEC», posta elettronica certificata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera v-bis), del Codice dell’amministrazione digitale;
v) «Processo», l’insieme di azioni realizzate mediante uno o più servizi informatici che trattano una o più categorie di dati e che hanno una precisa finalità;
w) «Servizio», il servizio informatico inteso come componente di un processo e realizzato mediante tecnologie informatiche;
x) «Inizializzazione», operazione di popolamento e validazione preliminare dei dati di competenza ANA per quanto riguarda le banche dati regionali.
Articolo 3
Subentro alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali e dal Ministero della salute e cooperazione con le banche dati regionali.
1. L’ANA subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, nonché dal SASN, secondo il piano di subentro descritto nell’allegato A, parte integrante del presente decreto, limitatamente ai dati di cui all’art. 4 descritti nell’allegato B, parte integrante del presente decreto, e secondo le modalità idonee a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati descritte nell’allegato C, parte integrante del presente decreto, attraverso specifici cronoprogrammi condivisi tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le regioni e province autonome, tenuto conto delle eventuali banche dati regionali di cui al comma 2.
2. L’ANA coopera con le banche dati già istituite a livello regionale e nazionale per le stesse finalità, ai sensi dell’art. 62-ter del Codice dell’amministrazione digitale, attraverso i servizi di cooperazione di cui all’art. 12 del presente decreto, secondo le modalità idonee a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati descritte nell’allegato C, fermo restando che anche per tali banche dati l’ANA costituisce l’anagrafe di riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 62-ter del Codice dell’amministrazione digitale.
3. La valutazione di conformità alle finalità di cui all’art. 62-ter, commi 2 e 3, del Codice dell’amministrazione digitale delle eventuali banche dati già istituite a livello regionale o provinciale nelle province autonome, nonché la valutazione delle caratteristiche tecniche delle stesse ai fini della cooperazione con ANA, viene effettuata dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, a fronte di specifica richiesta di ogni regione e provincia autonoma, da presentarsi ai predetti Ministeri entro quindici giorni dalla data a partire dalla quale trova applicazione il presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome per le quali le valutazioni di cui al comma 3 sono positive, provvedono all’inizializzazione dei dati ANA secondo il piano di subentro di cui all’Allegato A, limitatamente ai dati di cui all’art. 4 descritti nell’Allegato B, e secondo le modalità idonee a garantire l’esattezza, l’univocità e la sicurezza dei dati, riportate nell’allegato C.
5. Con specifico cronoprogramma condiviso tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute viene definito il piano di subentro dell’ANA all’anagrafe degli assistiti SASN tenuta dal Ministero della salute, tenuto conto delle banche dati già esistenti.
6. I cronoprogrammi di cui ai commi 1 e 5 si concludono entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. I contenuti delle anagrafi e degli elenchi degli assistiti delle singole aziende sanitarie locali inviati dalle ASL ai fini del subentro dell’ANA, e i contenuti delle banche dati delle regioni e province autonome di cui al comma 2 inviati dalle regioni e dalle province autonome, nonché l’anagrafe del Ministero della salute di cui al comma 5, ai fini dell’inizializzazione, sono sottoposti dall’ANA ai seguenti controlli:
a) validazione del codice fiscale dell’assistito previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANA al momento del subentro e dell’avvio della cooperazione.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell’ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili attraverso il sito web dedicato ANA.
9. A seguito del subentro e dell’inizializzazione, le ASL e il Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, si avvalgono dei dati e dei servizi resi disponibili dal sistema ANA, anche per il tramite dei servizi di cooperazione, di cui all’art. 15, con le eventuali banche dati regionali nonché dei servizi di cooperazione di cui all’art. 16 con l’anagrafe del Ministero della salute.
Articolo 4
Dati contenuti nell’ANA e modalità di conservazione
1. Per le finalità di cui al presente decreto, nell’ANA sono contenute le informazioni riguardanti:
a) gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, inclusi gli assistiti dai SASN, come descritti nell’allegato E, per i quali vengono indicati, tra gli altri, anche i dati necessari per la corretta identificazione dell’assistito in fase di alimentazione del FSE di cui all’art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2015, n. 178;
b) gli assistibili dal Servizio sanitario nazionale e i contatti come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e);
c) i medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale e i medici SASN;
d) i codici delle esenzioni nazionali, regionali e dei SASN;
e) le corrispondenze comuni-ASL.
2. I contenuti informativi relativi agli assistiti, assistibili e contatti, di cui al comma 1, lettere a), b), ai medici di cui al comma 1, lettera c), alle esenzioni, di cui al comma 1, lettera d), nonché alle corrispondenze comuni-ASL, di cui al comma 1, lettera e), sono riportati nell’Allegato B.
3. L’ANA a regime viene alimentata:
a) da ASL, regioni e province autonome, nonché dal Ministero della salute, per i dati di rispettiva competenza, di cui agli allegati B ed E, attraverso i servizi di registrazione dei dati di assistenza e di domicilio, ovvero di altra modalità di contatto dell’assistito, dei dati delle esenzioni, delle informazioni relative alla scelta del medico nonché dei dati anagrafici per i soggetti non presenti in ANPR, descritti nell’allegato E, parte integrante del presente decreto;
b) da ANPR, attraverso i servizi di cooperazione per l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza della popolazione, incluso il nucleo familiare, ove necessario, nei casi di cui all’art. 8, come descritti nell’allegato D;
c) da Anagrafe tributaria, per i dati relativi ai titolari di codice fiscale;
d) dal sistema TS, dalle ASL e dai SASN secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, per quanto attiene alle esenzioni per fasce di reddito;
e) dal sistema TS per quanto attiene alle informazioni anagrafiche dei medici convenzionati e dei medici SASN.
4. L’ANA conserva le variazioni dei dati di cui all’allegato B e i dati relativi alle situazioni pregresse, nonché, in una distinta sezione, le informazioni relative agli assistiti non più iscritti, per trent’anni dal decesso dell’interessato. Dopo il periodo di cui al comma 1, i dati e le informazioni sono cancellati con periodicità annuale.
Articolo 5
Servizi resi disponibili dall’ANPR all’ANA
1. Ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del CAD, l’ANPR rende disponibili all’ANA i necessari dati e servizi.
2. I dati dei soggetti nuovi nati, comunicati dall’ANPR all’ANA, comprensivi del codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle entrate, vengono resi noti, ai fini dell’iscrizione, alle ASL del comune di residenza per il tramite del sistema ANA.
3. A seguito della comunicazione da parte di ANPR ad ANA dei dati relativi agli assistiti deceduti, la posizione dei predetti assistiti viene automaticamente chiusa nel sistema ANA.
Articolo 6
Servizi resi disponibili dall’ANA
1. Completato il subentro di cui all’art. 3, comma 1, o avviata la cooperazione di cui all’art. 3, comma 2, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, nonché le ASL e i MMG/PLS hanno accesso ai servizi di consultazione, estrazione, notifica e registrazione resi disponibili dal sistema ANA, e riportati nell’allegato D, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato C.
2. Completato il subentro di cui all’art. 3, comma 1, o avviata la cooperazione di cui all’art. 3, comma 2, le strutture erogatrici hanno accesso ai servizi di competenza resi disponibili dal sistema ANA e riportati nell’allegato D, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato C.
3. Completato il subentro di cui all’art. 3, comma 1, o avviata la cooperazione di cui all’art. 3, comma 2, cessano i servizi di consultazione, estrazione, notifica e registrazione relativi agli assistiti, resi disponibili dal sistema TS.
Articolo 7
Servizio per la scelta del Pediatra di Libera Scelta ai nuovi nati al momento della dichiarazione di nascita.
1. La struttura sanitaria in cui avviene la registrazione di nascita, in fase di dichiarazione di nascita, consente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale la scelta del PLS per il nuovo nato attraverso le funzionalità rese disponili da ANA, descritte nell’allegato D.
2. La scelta di cui al comma 1 si perfeziona solo a fronte della avvenuta registrazione in ANPR del nuovo nato e subordinatamente alle verifiche di competenza della ASL.
3. La ASL comunica ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche attraverso i servizi di ANA e del FSE, l’esito positivo della scelta di cui al comma 1.
Articolo 8
Verifica del nucleo familiare per specifiche finalità
1. Il servizio di verifica del nucleo familiare viene utilizzato dalle aziende sanitarie locali nei casi in cui la scelta del MMG/PLS risulti effettuata in deroga a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale (ACN) o dagli accordi collettivi integrativi regionali e aziendali, come descritto nell’allegato D.
2. Il servizio di cui al comma 1 viene utilizzato dalle aziende sanitarie e dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano anche al fine di attribuire ai soggetti, delegati ai sensi della normativa vigente, l’abilitazione ad accedere ai servizi telematici disponibili per conto di un soggetto minore d’età.
Articolo 9
Servizi resi disponibili dall’ANA per l’attribuzione del codice di livello nazionale per gli assistiti senza codice fiscale.
1. ANA rende disponibile alle ASL, secondo le modalità descritte nell’allegato D, il servizio per il rilascio di un codice identificativo univoco a livello nazionale per i contatti privi di codice fiscale, utilizzabile limitatamente all’ambito sanitario, di cui all’allegato E del presente decreto.
Articolo 10
Trasferimento di residenza e/o assistenza dell’assistito in un ambito territoriale appartenente ad altra azienda sanitaria.
1. ANPR, tramite i servizi di cui all’art. 5, comunica il trasferimento di residenza di un soggetto ad ANA, che provvede immediatamente, in modalità telematica, ad iscrivere il soggetto tra gli assistibili della ASL nel cui territorio è compresa la nuova residenza, registrando altresì le condizioni di esenzione già riconosciute, che mantengono la propria validità dopo il trasferimento, a livello nazionale, qualora il trasferimento sia verso una regione diversa, nonché a livello regionale qualora il trasferimento sia nell’ambito della medesima regione. ANA notifica immediatamente i relativi dati alle ASL e alle regioni interessate comunicando contestualmente all’interessato il termine di sessanta giorni lavorativi entro il quale dovrà effettuare la scelta del MMG/PLS. Se il soggetto sceglie il MMG/PLS presso la ASL di nuova residenza, la medesima ASL comunica immediatamente i dati di propria competenza ad ANA che iscrive il soggetto tra gli assistiti della predetta ASL e informa contestualmente, con modalità telematica, la regione/ASL di provenienza della cancellazione dall’elenco degli assistiti e della revoca della precedente scelta del medico.
2. Se un soggetto, avendone i requisiti, chiede l’iscrizione temporanea tra gli assistiti di una ASL diversa da quella di residenza e sceglie il MMG/PLS, la ASL di assistenza comunica i relativi dati ad ANA che informa immediatamente, con modalità telematica, la regione/ASL di residenza che mantiene l’iscrizione del soggetto esclusivamente nell’elenco degli assistibili. In prossimità della scadenza del termine di iscrizione temporanea di cui alla legislazione vigente, ANA notifica al soggetto interessato e alla ASL di assistenza l’imminente scadenza e, in mancanza del relativo rinnovo, a scadenza, cancella l’iscrizione alla predetta ASL, comprensiva della scelta del MMG/PLS.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che il soggetto abbia effettuato alcuna scelta del MMG/PLS, ANA cancella il soggetto dall’elenco degli assistiti della ASL di provenienza e revoca la precedente scelta del medico dandone immediata comunicazione alla ASL interessata e al soggetto.
4. L’ANA garantisce la storicizzazione dei trasferimenti e delle cancellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nessun’altra comunicazione in merito ai trasferimenti e cancellazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è dovuta dall’assistito alle aziende sanitarie locali interessate, salvo la scelta del MMG/PLS da effettuarsi a cura dell’assistito.
6. In ogni caso, ANA garantisce l’univocità, per ogni soggetto presente in ANA, dell’eventuale ASL di assistenza e del MMG/PLS scelto.
7. Il sistema di monitoraggio della rete di assistenza del Ministero della salute rende disponibile ad ANA l’associazione tra l’indirizzo di residenza e la ASL di competenza.
Articolo 11
Trasferimento di assistenza relativo agli assistiti SASN
1. A seguito del trasferimento di assistenza dell’assistito presso il SASN, quest’ultimo provvede all’iscrizione del soggetto tra i propri assistiti, comprensiva dei dati delle esenzioni riconosciute al cittadino nella ASL di provenienza, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza.
2. L’iscrizione degli assistiti di cui al comma 1 viene automaticamente chiusa dal sistema ANA presso la ASL di provenienza o il Ministero della salute, nei casi di competenza, e viene conseguentemente cancellata la scelta del MMG/PLS.
3. A seguito del trasferimento di assistenza dell’assistito SASN presso una ASL, quest’ultima provvede alla iscrizione del soggetto tra i propri assistiti, comprensiva dei dati delle esenzioni riconosciute al cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza, ivi compresa la scelta del MMG/PLS, da effettuarsi a cura dell’assistito.
4. L’iscrizione degli assistiti di cui al comma 3 viene automaticamente chiusa dal sistema ANA presso il SASN di provenienza.
5. In caso di iscrizione temporanea di un assistito Servizio sanitario nazionale tra gli assistiti SASN, il SASN comunica i relativi dati ad ANA che informa immediatamente, con modalità telematica, la ASL competente che mantiene l’iscrizione del soggetto esclusivamente nell’elenco degli assistibili. In prossimità della scadenza del termine di iscrizione temporanea di cui alla legislazione vigente, ANA notifica al soggetto interessato e al SASN l’imminente scadenza e, in mancanza del relativo rinnovo, a scadenza, cancella l’iscrizione al SASN.
Articolo 12
Accesso all’ANA da parte degli assistiti e relativi servizi
1. L’assistito registrato nell’ANA può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, secondo le modalità indicate nell’ambito delle informazioni da rendere all’interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679, presso la ASL di competenza, ovvero tramite sito web dell’ANA e previa identificazione informatica, ai sensi dell’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale. I servizi agli assistiti per l’accesso ai dati ANA sono descritti nell’allegato D.
2. L’ANA, consente all’assistito di accedere ai propri dati contenuti nell’ANA, nonché alla copia informatica, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, del libretto sanitario personale previsto dall’art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o dell’attestazione di iscrizione al SASN prevista dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. ANA rende disponibile al FSE, tramite l’INI, la copia informatica del libretto sanitario o dell’attestazione di cui al comma 2.
Articolo 13
Titolarità, garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. I dati contenuti nell’ANA sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto al perseguimento delle finalità previste nel presente decreto e sono trattati secondo le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, descritte nell’allegato C.
2. Le aziende sanitarie locali sono titolari del trattamento dei dati relativi agli assistiti del Servizio sanitario nazionale e ai medici convenzionati di propria competenza.
3. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati degli assistiti dei SASN, dei medici SASN e dei residenti all’estero.
4. Ciascuno dei soggetti che, a norma del presente decreto, è legittimato ad accedere ai dati personali contenuti nell’ANA, ad alimentare l’ANA o a interscambiare dati personali con l’ANA garantisce la legittimità del trattamento di tali dati, ai fini dello svolgimento delle rispettive attribuzioni di competenza indicate nel medesimo decreto. Ciascuno dei predetti soggetti assicura che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati contenuti nell’ANA per l’assolvimento dei suoi compiti in conformità al presente decreto.
5. Ai sensi dell’art. 62-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, l’ANA è istituita e realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del sistema informativo di cui all’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il Ministero dell’economia e delle finanze è titolare del trattamento dei dati dell’ANA limitatamente ai compiti connessi all’organizzazione, alla gestione tecnico- informatica e agli altri adempimenti necessari a garantirne il corretto funzionamento. Restano ferme le limitazioni al trattamento dei dati effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze previste dal comma 10 del menzionato art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, anche per quanto riguarda i dati anagrafici degli assistiti.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura che l’ANA sia gestita in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, al presente decreto e alle relative norme di attuazione. Fatte salve le responsabilità dei soggetti di cui al comma 4, il Ministero dell’economia e delle finanze adotta le misure tecniche e organizzative atte a garantire un elevato livello di sicurezza adeguato al rischio relativamente ai dati contenuti nell’ANA e delle modalità di accesso all’ANA da parte del personale debitamente autorizzato delle aziende sanitarie locali, del Ministero della salute e degli altri soggetti legittimati ad accedervi a norma del presente decreto.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti al personale preposto, a qualunque titolo, ad operare sul sistema ANA. Tali obblighi vincolano il predetto personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o abbia cessato di lavorare, ovvero abbia portato a termine le attività.
8. La base dati dell’ANA, al fine di verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza, è sottoposta con cadenza annuale a un audit interno di sicurezza, le cui risultanze devono essere inserite nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 14
Servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 50 del Codice dell’amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni fruiscono dei servizi di consultazione ed estrazione dei dati ANA, di cui all’allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle misure di sicurezza definite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all’allegato C, secondo quanto previsto dall’art. 62-ter, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale e nel rispetto dell’art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice privacy, nonché del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 2 luglio 2015, recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche».
Articolo 15
Servizi di cooperazione con le banche dati regionali
1. Al fine di garantire, anche dopo la conclusione del subentro di cui all’art. 3, l’interoperabilità e le informazioni contenute nelle banche dati già istituite a livello regionale, per le finalità di cui al presente decreto, sono interscambiate con l’ANA esclusivamente mediante l’utilizzo dei formati e delle codifiche individuati nell’allegato B, nonché attraverso i servizi di cooperazione, di cui all’allegato D, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato C, con particolare riferimento alle misure previste per evitare il rischio di disallineamento.
Articolo 16
Servizi resi disponibili al Ministero della salute
1. Il Ministero della salute, attraverso il sistema NSIS, fruisce dei servizi di consultazione ed estrazione dei dati ANA, privati degli elementi identificativi diretti, mediante i servizi di cui all’allegato D e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato C, per le finalità di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza di garanzia dell’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all’art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicando le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
2. Al fine di garantire l’interoperabilità, le informazioni contenute nella banca dati già istituita a livello nazionale con riferimento agli assistiti SASN sono interscambiate con l’ANA esclusivamente mediante l’utilizzo dei formati e delle codifiche individuati nell’allegato B, nonché attraverso i servizi di cooperazione di cui all’allegato D, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato C, con particolare riferimento alle misure previste per evitare il rischio di disallineamento.
3. Il Ministero della salute, nei casi di cui all’art. 11, e le ASL interessate, anche tramite le banche dati regionali, eventualmente esistenti, in conformità all’art. 3, comma 2, ricevono notifica, dal sistema ANA dell’apertura e della chiusura delle posizioni dei propri assistiti.
Articolo 17
Servizi resi disponibili alle ASL e al Ministero della salute ai fini della assistenza sanitaria in ambito internazionale.
1. Ai fini dell’assistenza sanitaria in ambito internazionale e della tracciabilità delle prestazioni sanitarie erogate, il sistema ANA certifica l’iscrizione degli assistiti e assistibili che ricevono cure ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e delle convenzioni bilaterali, dei soggetti che beneficiano di prestazioni all’estero ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e di coloro che ricevono prestazioni dal Servizio sanitario nazionale italiano senza aver diritto ad esservi iscritti secondo le modalità descritte nell’allegato D.
Articolo 18
Servizi resi disponibili ai FSE delle regioni e province autonome
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 15-ter, punto 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’ANA rende disponibili all’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei FSE i servizi necessari per garantire l’allineamento dei dati identificativi degli assistiti contenuti negli FSE delle regioni e delle province autonome e del SASN, nonché per garantire l’identificazione certa degli assistiti nell’ambito del FSE.
Articolo 19
Specifiche tecniche e aggiornamento allegati
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche tecniche, condivise con le regioni e le province autonome, con le quali sono individuate le ulteriori regole, le codifiche e i valori di riferimento da utilizzare per le informazioni di cui all’allegato B, le specifiche relative alle misure di sicurezza di cui all’allegato C, nonché le interfacce dei servizi, di cui all’allegato D, le modalità di utilizzo degli stessi e il modello informativo condiviso. Le predette specifiche tecniche ed eventuali variazioni, riguardanti le specifiche tecniche, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono rese disponibili sul sito web dedicato ANA, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale.
2. Ove necessario gli allegati B, C, D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla necessità di realizzare ulteriori servizi per le finalità previste dalla legislazione in materia sanitaria; l’allegato E è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero della salute competente per la programmazione sanitaria per includere eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite.
Articolo 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 21
Disposizioni finali
1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






