Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 2014, n. 25642
Nel caso in cui il cliente intenda contestare la parcella del professionista, le sue obiezioni non possono essere generiche, in caso contrario, queste dovranno ritenersi provate in fatto.
Come ormai risalente giurisprudenza ha avuto modo di affermarne âla parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione lâobbligo del professionista di fornire una piĂš appropriata dimostrazione delle sue spese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento in fattoâ. (cf.r Cass. 11.1.1997, n. 242;Cass 23.7.1979, n. 4409).
Inoltre, laddove il cliente non risponda allâinterrogatorio formale o non vi si presenti, ai sensi dellâart. 232 c.p.c. il Giudice potrĂ ritenere ammessi i fatti dedotti nellâinterrogatorio, valutato anche ogni altro elemento di prova, ivi compreso la mancata proposizione di richieste istruttorie in senso contrario, nonostante il termine accordato in tal senso.
Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 2014, n. 25642






