Cassazione civile, sez. tributaria, 7 maggio 2008, n. 11085

«In tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate dallo stesso D.P.R., art. 10, nn. da 1) a 9), al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità (c.d. pro – rata), solo quando formino oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Ricadono nelle attività proprie dell’impresa, e come tali vanno computati per l’indicata riduzione percentuale dell’ammontare detraibile dell’IVA, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell’impresa individuale o societaria, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, mentre vanno escluse tutte quelle attività che pur se previste nell’atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa».

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Cassazione civile, sez. tributaria, 7 maggio 2008, n. 11085