Cassazione civile, sez. unite, 28 giugno 2013, n. 16305
Lo Stato italiano non può aprioristicamente rifiutare intese con associazioni ateistiche o agnostiche
In tema di rapporti tra lo Stato Italiano e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, ai sensi dellâart. 2, comma 3, lett. l), della legge n. 400 del 1988, rifiuti di aprire le trattative per lâintesa ex art. 8, terzo comma della Costituzione, opposto dal Governo ad unâassociazione di orientamento ateistico, non ha natura di atto politico ed è, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo.
Lâinteresse dellâorganizzazione (nella specie, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti â UAAR) che chiedeva di trattare riposa direttamente sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertĂ religiosa. Diversamente negare la sindacabilitĂ del diniego di trattativa equivarrebbe a privare di tutela il soggetto richiedente, aprendo la strada ad una discrezionalitĂ foriera di discriminazioni. Lâattitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa alla assoluta discrezionalitĂ del potere dellâesecutivo, che è incompatibile con la garanzia di eguale libertĂ di cui allâart. 8, comma 1.
Osserva la Suprema Corte:
ÂŤIl principio di laicitĂ dello Stato, âche è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblicaâ (Corte Cost. 203/1989) implica che in un regime di pluralismo confessionale e culturale sia assicurata lâeguale libertĂ delle confessioni religiose.
Al tempo stesso i rapporti tra Stato e confessione religiosa sono regolati secondo un principio pattizio, con la stipula delle intese.
Anche se lâassenza di una intesa con lo Stato non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dellâattuazione della eguale libertĂ religiosa che la Costituzione prevede che normalmente laicitĂ e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose.
[âŚ]
La Corte costituzionale ha giĂ detto (v. ancora Cost. 346/02) che allâassenza, nellâordinamento, di criteri legali precisi che definiscano le âconfessioni religioseâ si può sopperire con i âdiversi criteri, non vincolati alla semplice autoqualificazione (cfr. sentenza n. 467 del 1992), che nellâesperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni socialiâ. E ancor prima (C. Cost. 195/93) aveva ritenuto che la natura di confessione può risultare âanche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazioneâ.
Ă nel giusto quindi la sentenza impugnata quando sostiene che rientra tuttâal piĂš nellâambito della discrezionalitĂ tecnica lâaccertamento preliminare relativo alla qualificazione dellâistante come confessione religiosa.
Posto ciò, è da credere che sia errato il ricorso laddove pretende che la caratteristica di legge rinforzata che è propria del procedimento di approvazione legislativa dellâintesa sia indice di potestĂ insindacabile.
Ă vero il contrario.
Il procedimento di cui allâart. 8 è in funzione [âŚ] della difesa delle confessioni religiose dalla lesione discriminatoria che si potrebbe consumare con una immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali; è in funzione anche della migliore realizzazione di quellâequilibrio di valori che si è prima tentato di tratteggiare.
La posizione del richiedente lâintesa mira dunque a ottenere che il potere di avviare la trattativa sia esercitato in conformitĂ alle regole che lâordinamento impone in materia, che attengono in primo luogo allâuso di canoni obbiettivi e verificabili per la individuazione delle confessioni religiose legittimate.
Il fondamento dellâinteresse fatto valere riposa direttamente sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertĂ religiosa.
Lâattitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa alla assoluta discrezionalitĂ del potere dellâesecutivo, che è incompatibile con la garanzia di eguale libertĂ di cui allâart. 8, comma 1.
NÊ lo Stato può trincerarsi dietro la difficoltà di elaborazione della definizione di religione. Se dalla nozione convenzionale di religione discendono conseguenze giuridiche, è inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il riconoscimento di diritti e facoltà connesse alla qualificazione.
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Cassazione civile, sez. unite, 28 giugno 2013, n. 16305






