Corte di Giustizia UE, 14 marzo 2017, C. 157-15
Il divieto di indossare il velo islamico, derivante da una norma interna di unâimpresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.
Nella sentenza in epigrafe la Corte di giustizia UE rammenta che, nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la paritĂ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si intende per ÂŤprincipio di paritĂ di trattamentoÂť lâassenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, tra le altre cose, sulla religione.
Sebbene la direttiva non contenga alcuna definizione della nozione di ÂŤreligioneÂť, il legislatore dellâUnione ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei diritti dellâuomo (CEDU) nonchĂŠ alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, riaffermate nella Carta dei diritti fondamentali dellâUnione. Pertanto, la nozione di religione deve essere interpretata nel senso che essa comprende sia il fatto di avere convinzioni religiose, sia la libertĂ degli individui di manifestarle pubblicamente.
La Corte rileva che, nella fattispecie in esame, la norma aziendale interna si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna.
Tale norma tratta, pertanto, in maniera identica tutti i dipendenti dellâimpresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralitĂ di abbigliamento.
Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparitĂ di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva.
La Corte rileva che non è tuttavia escluso che il giudice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna istituisca indirettamente una disparitĂ di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora fosse dimostrato che lâobbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia.
Tuttavia, siffatta disparitĂ di trattamento non costituirebbe una discriminazione indiretta qualora fosse giustificata da una finalitĂ legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. à legittima la volontĂ di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, unâimmagine di neutralitĂ , in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti. Tale intenzione, infatti, rientra nellâambito della libertĂ dâimpresa, riconosciuta dalla Carta.
Inoltre, il divieto di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità , a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico.
La Corte conclude, pertanto, che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di unâimpresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva.
Siffatto divieto può invece costituire una discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che lâobbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, tale discriminazione indiretta può essere oggettivamente giustificata da una finalitĂ legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralitĂ politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purchĂŠ i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalitĂ siano appropriati e necessari.
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Corte di Giustizia UE, 14 marzo 2017, C. 157-15






