Cassazione civile, sez. I,17 aprile 2020, n. 7893
Non può essere vietata lâaffissione di un manifesto ateo e fin anche negazionista dellâesistenza di Dio.
LâUnione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti â UAAR nel 2013 presentò al Comune di Verona istanza di affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, ÂŤDioÂť, con la ÂŤDÂť a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere ÂŤioÂť in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri piĂš piccoli, ÂŤ10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, câè lâUAAR al loro fiancoÂť. La richiesta veniva respinta dalla Giunta Comunale con la motivazione che detta affissione sarebbe risultata potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione.
Ne seguiva una querelle giudiziaria conclusasi davanti alla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, favorevole allâUAAR.
Secondo la Suprema Corte dal riconoscimento del diritto paritario degli atei e degli agnostici, rispetto a quello dei fedeli delle diverse religioni, di professare il proprio pensiero religioso ÂŤnegativoÂť, discende, altresĂŹ, il divieto â imposto dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. â a favore dei medesimi di essere discriminati nella professione di tale pensiero.
La Corte rammenta altresĂŹ che la direttiva 2000/78 UE mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della paritĂ di trattamento e che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui allâarticolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unâaltra in una situazione analoga.
A fronte di tale ampiezza del concetto di discriminazione è stata ravvisata la discriminazione in pregiudizio della UAAR che intendeva pubblicizzare unâopzione religiosa ÂŤnegativaÂť, pensiero che pure va tutelato, nellâambito della libertĂ di coscienza.
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Cassazione civile, sez. I,17 aprile 2020, n. 7893






