Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2010, n. 7783

La norma dell’art. 232 c.p.c. – secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale – è applicabile anche al caso di dichiarazioni reticenti o evasive, caratterizzate, nel caso di specie, da molteplici “non ricordo”.
Un comportamento certamente equiparabile sul piano della rilevanza probatoria alla mancata risposta.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte:
il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che “il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio” è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla “mancata risposta”.

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Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2010, n. 7783