Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 2025, n. 15527
Interessi moratori ultralegali anche sui compensi professionali: la Cassazione conferma.
Con l’ordinanza n. 15527 del 10 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di un tema di grande rilevanza pratica per tutti i liberi professionisti, e in particolare per gli avvocati: l’applicabilità, ai crediti derivanti da prestazioni d’opera intellettuale, degli interessi moratori “ultralegali” previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La Corte ribadisce un’interpretazione ampia della nozione di “transazione commerciale”. Non si tratta soltanto dei contratti tipici di scambio, come la compravendita o l’appalto, ma di ogni rapporto contrattuale — tipico o atipico — che comporti una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo. In questa cornice rientrano, secondo la Cassazione, anche la somministrazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia e, appunto, il contratto d’opera.
Il criterio selettivo individuato dai giudici è dunque funzionale, non nominalistico: sono transazioni commerciali i contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati tra soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo.
L’espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Su questa base, la Corte conclude che la misura degli interessi ultralegali ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 è pienamente applicabile anche ai contratti d’opera professionale, incluso quello tra avvocato e cliente.
Nella vicenda esaminata, un avvocato aveva agito per il recupero dei propri compensi. La Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sugli interessi e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha condannato la parte debitrice al pagamento degli interessi sul credito già liquidato, calcolati non al tasso legale ordinario ma al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali, con decorrenza dalla messa in mora — individuata nel trentesimo giorno successivo alla ricezione della notula.
Il D.Lgs. 231/2002, di recepimento della direttiva 2000/35/CE, prevede che gli interessi moratori decorrano automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, e siano calcolati al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali — un tasso sensibilmente superiore al tasso legale ordinario di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. La stessa normativa, all’art. 2, comma 1, lett. c), include espressamente tra gli “imprenditori” destinatari della tutela anche chi esercita una libera professione.
Conseguenze pratiche per i professionisti
- Interessi più elevati: il professionista creditore ha diritto al tasso ex D.Lgs. 231/2002 anziché al tasso legale ordinario, con un impatto economico non trascurabile soprattutto nei contenziosi di lunga durata.
- Decorrenza dalla messa in mora: gli interessi maturano dalla costituzione in mora del debitore — coincidente con la richiesta stragiudiziale di pagamento o con la proposizione della domanda giudiziale — e non dalla successiva liquidazione giudiziale del compenso.
- Rilevanza per la redazione delle parcelle: diventa opportuno formalizzare tempestivamente la richiesta di pagamento (notula, diffida) per fissare con certezza il dies a quo della mora e massimizzare la tutela.
L’ordinanza si inserisce in un orientamento ormai consolidato della Seconda Sezione civile (cfr. anche Cass. n. 8611/2022, Cass. n. 28151/2019 e, più di recente, Cass. n. 1265/2025), che conferma la piena equiparazione del professionista intellettuale, ai fini della disciplina sui ritardi di pagamento, agli altri operatori economici qualificati come “imprenditori” dal D.Lgs. 231/2002.
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Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 2025, n. 15527






