Cassazione penale, sez. III, 16 novembre 2011, n. 42053
La Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune per cui non necessita per la integrazione della fattispecie che l’agente sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa e per un numero indefinito di persone né che si sia in concreto verificata la fruizione della prostituzione di minori.
Soggetto attivo del reato, eventualmente abituale, può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti purché con la condotta di tipo organizzativo enucleata dalla norma.
Inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. III, 16 novembre 2011, n. 42053






