Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635

Auto in leasing senza copertura assicurativa, la società concedente non è responsabile in solido con l’utilizzatore

Se in un sinistro stradale è coinvolto un veicolo privo di copertura assicurativa e concesso in locazione finanziaria (leasing), va comunque esclusa la responsabilità solidale del proprietario / concedente - ovvero della società di leasing - con quella del locatario e del conducente, trattandosi, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e 196 C.d.S., di ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
Il principio, in generale, ovvero anche a prescindere dalla problematica dell’assenza della copertura assicurativa, è più che consolidato, come attestato, fra gli altri pronunciamenti, da Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2007, n. 10424 in cui è stato già precedentemente affermato che la società di leasing non è responsabile in solido con l’utilizzatore del veicolo.

Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635