Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 8082
È abnorme il provvedimento con cui il Giudice delle Indagini Preliminari disponga l’imputazione coatta di soggetti diversi da quelli già iscritti nel registro degli indagati e contemplati nella richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero.
In siffatta ipotesi il G.I.P., dissenziente sulla richiesta di archiviazione, può disporre l’iscrizione nel registro degli indagati nei confronti dei soggetti mai prima indagati, restituendo il procedimento alla iniziativa del P.M., e non la loro imputazione coatta.
Così facendo, infatti, si compirebbe un totale scavalcamento dei poteri di iniziativa del P.M., titolare dell’azione penale.
Quest’ultimo – precisa la Corte – deve conservare la possibilità di esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate.
Tale decisione si conforma ai precetti delle Sezioni Unite penali indicati nella sentenza n. 22909/2005 per cui, in merito ai provvedimenti adottati dal G.I.P. all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M.:
- Da un lato fu dichiarata l’abnormità e pertanto la ricorribilità in Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto determinante un vincolo che può incidere sull’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. e sulle sue valutazioni conclusive circa l’idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
- Dall’altro venne invece considerata non abnorme, e pertanto non ricorribile in Cassazione, l’ordinanza con la quale il G.I.P. ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non si sia riservato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera notitia criminis.
Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2008, n. 8082






