Corte di Giustizia UE, 15 marzo 2017, C. 536-15
Il consenso di un abbonato telefonico alla pubblicazione dei propri dati si riferisce anche allâutilizzo dei medesimi in un altro Stato membro
La societĂ belga European Directory Assistance (EDA) fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione telefonica accessibili dal territorio belga. Essa ha chiesto alle imprese che attribuiscono numeri di telefono ad abbonati dei Paesi Bassi (vale a dire Tele2, Ziggo e Vodafone Libertel) di mettere a sua disposizione i dati relativi ai loro abbonati, avvalendosi a tale riguardo di un obbligo previsto dalla legislazione dei Paesi Bassi che traspone la direttiva europea sul ÂŤservizio universaleÂť (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Ritenendo di non essere tenute a fornire i dati in questione a unâimpresa avente sede in un altro Stato membro, le imprese suddette hanno rifiutato di fornire i dati richiesti.
Adito della controversia, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte dâappello del contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) ha sollevato alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia. Oltre a chiedere se unâimpresa sia tenuta a mettere i dati relativi ai suoi abbonati a disposizione di un fornitore di elenchi abbonati e servizi di consultazione con sede in un altro Stato membro, tale giudice chiede se, in caso di risposta affermativa, si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui lâimpresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi. A tale riguardo, il giudice dei Paesi Bassi chiede come debbano essere contemperati il rispetto del principio di non discriminazione e la tutela della vita privata.
Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara, in risposta alla prima questione, che la direttiva ÂŤservizio universaleÂť si applica anche alle richieste provenienti da unâimpresa che abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati.
Infatti, dal testo stesso dellâarticolo 25, paragrafo 2, della direttiva, risulta che tale disposizione riguarda qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico. Tale articolo esige inoltre che ciò avvenga a condizioni non discriminatorie.
Il suddetto articolo non distingue pertanto a seconda che la richiesta sia formulata da parte di unâimpresa con sede nello stesso Stato membro in cui ha sede lâimpresa a cui tale richiesta è indirizzata o in un altro Stato membro. Tale assenza di distinzione è conforme allo scopo perseguito dalla direttiva, che mira, in particolare, a garantire la disponibilitĂ in tutta lâUnione di servizi di buona qualitĂ accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e unâeffettiva possibilitĂ di scelta.
Inoltre, il rifiuto di mettere i dati relativi agli abbonati a disposizione dei richiedenti, per il solo motivo che questi ultimi avrebbero sede in un altro Stato membro, sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione.
Per quanto riguarda la questione se si debba lasciare agli abbonati la scelta di dare o meno il proprio consenso a seconda dei paesi in cui lâimpresa che chiede i dati in questione fornisce i propri servizi, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza un abbonato sia stato informato dallâimpresa che gli ha assegnato un numero di telefono della possibilitĂ che i suoi dati personali siano trasmessi ad unâimpresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e abbia acconsentito a tale pubblicazione, lâabbonato in questione non deve dare nuovamente il suo consenso alla trasmissione degli stessi dati ad unâaltra impresa, qualora venga garantito che i dati in questione non saranno usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti al fine della loro prima pubblicazione.
Infatti, in simili circostanze, la trasmissione di questi stessi dati ad unâaltra impresa che intende pubblicare un elenco pubblico, senza che detto abbonato abbia nuovamente prestato il proprio consenso, non lede la sostanza stessa del diritto alla tutela dei dati personali, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
Peraltro, la Corte constata che, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nellâUnione, lâimpresa che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico opera in un quadro normativo ampiamente armonizzato, che consente di assicurare in tutta lâUnione il medesimo rispetto dei requisiti in materia di tutela dei dati personali degli abbonati.
Di conseguenza, non occorre che lâimpresa che attribuisce i numeri di telefono ai suoi abbonati richieda il consenso dellâabbonato in maniera tale che questâultimo esprima il proprio consenso in modo distinto a seconda dello Stato membro verso il quale i dati che lo riguardano possono essere trasmessi.
Corte di Giustizia UE, 15 marzo 2017, C. 536-15






