Cassazione civile, sez. III 13 marzo 2007, n. 5837

La Corte di Cassazione conferma un suo precedente e consolidato orientamento secondo il quale il contratto di parcheggio è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, con la conseguente responsabilità “ex recepto” del gestore ed obbligo alla conservazione e restituzione delle cose depositate.
L’eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c. è inefficace se non specificamente approvata per iscritto dall’altro contraente.
A maggior ragione dunque è legittimo ritenere che sfugga completamente all’utente la conoscenza di dichiarazioni limitative della responsabilità del gestore espresse per mezzo di cartelli, attesa la modalità pressoché istantanea con cui il contratto si conclude ovvero per mezzo dell’accettazione dell’autoveicolo nell’area adibita a parcheggio.

Cassazione civile, sez. III 13 marzo 2007, n. 5837