Cassazione penale, sez. I, 5 dicembre 2011, n. 28835
ÂŤCon il contratto di cassette di sicurezza la banca assume la responsabilitĂ riferita a prestazioni di custodia, dalla quale può essere liberata solo nellâipotesi di caso fotuito, cui il furto è estraneo, essendo evendo prevedibile sia in considerazione della natura dell prestazione dedotta sia della professionalitĂ dellâobbligato.
In tale contesto [âŚ] la clausola limitativa della responsailitĂ della banca, in relazione al valore delle cose custodite, integra un patto che si riflette sullâammontare del debito risarcitorio e non sullâoggetto del contratto che è soggetto alla disciplina dellâart. 1229 c.c., che ne commina la nullitĂ ove escluda la responsabilitĂ del debitore per dolo o colpa graveÂť.
Cassazione penale, sez. I, 5 dicembre 2011, n. 28835






