Cassazione penale, sez. III, 4 maggio 2012, n. 16670

Il reato di cui all’art. 674 cod. pen. è reato di pericolo e pertanto l’avere provocato l’immissione di fumi molesti, essendo sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell’emissione a offendere o molestare le persone (Cassazione n. 3531/1998), intendendosi per molestia una situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona (Cassazione n. 678/1996), può essere bastevole ad integrare la fattispecie.
In particolare, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta.

Cassazione penale, sez. III, 4 maggio 2012, n. 16670