Cassazione penale, sez. V, 14 gennaio 2008, n. 1766

In tal senso ha deciso quinta sezione panale della Cassazione nella sentenza di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, annullando la doppia condanna di merito a 4 mesi di reclusione con generiche e benefici, distruzione di videocassetta in sequestro, e risarcimento del danno alla parte civile.
Detta condanna era stata inflitta per il delitto di cui all’articolo 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) perchè l’imputato aveva filmato in casa propria rapporti intimi tra lui stesso e la persona offesa, all’epoca sua convivente, in una cassetta che poi, quando la loro relazione era ormai esaurita, aveva appeso alla maniglia della porta di casa di lei, con il biglietto: «È il mio ultimo pensiero per te. Addio».
L’assoluzione si fonda sulla considerazione che le riprese sono state effettuate all’epoca in cui l’imputato e la persona coinvolta convivevano, e che le immagini di cui l’imputatoa disponeva non sono state mai diffuse, ma solo rimesse all’altra parte.
Così precisa la Corte:
L’articolo 615 bis CP punisce le «interferenze illecite nella vita privata».
Il 1° co. prevede ipotesi di pericolo anticipato, ravvisabile nella condotta dell’estraneo che si procuri, con strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini di qualsiasi vicenda si verifichi in un luogo di privata dimora (ai sensi dell’articolo 614 CP), perciò offendendo indiscriminatamente la riservatezza di chiunque sia intraneo, seppure non coinvolto direttamente dalla notizia o dall’immagine ripresa.
Il 2° co. concerne di più la rivelazione o la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, delle stesse notizie o immagini come sopra procurate, affer-mando espressamente la sussidiarietà del reato.
Ne segue che il convivente, pure non direttamente coinvolto dalla ripresa, può ritenersi personalmente offeso da chi, estraneo al luogo, si sia procurato immagini della vita privata di altri che ivi si svolga. Ed è anche irrilevante che poi la convivenza tra lui e la persona ripresa sia cessata. Per con-tro non si vede come attribuirgli il reato per la ripresa di immagini che concernono anche la sua persona nell’ambiente ad entrambi riservato.
Va infine osservata l’assoluta irrilevanza dell’oggetto delle riprese. Ai sensi dell’articolo 615 bis CP, il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato. Pertanto, le immagini o le notizie che l’agente si procura possono consistere sia in compor-tamenti che fuori di ambiente privato sarebbero ritenuti offensivi del pudore, che altri ivi consentiti. Insomma, come icasticamente rappresenta il ricorso, è vita privata il sorseggiare un caffè in compagnia in casa propria, non meno che avervi rapporti sessuali.

Cassazione penale, sez. V, 14 gennaio 2008, n. 1766