Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2008, n. 36687
Il modello F24 per i giudici della Cassazione costituisce un attestato e non un certificato quindi il contribuente che lo altera rischia la pena prevista dall’art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che va da uno a quattro anni di reclusione, piuttosto che quella più lieve prevista dall’art 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), che oscilla da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.
«… il problema consiste nello stabilire se il modello F 24 rilasciato al contribuente debba considerarsi un attestato ovvero un certificato.
Sinteticamente si può dire che l’unico reale elemento distintivo dell’attestato rispetto al certificato è nel riferimento — sommario o sintetico — dell’attestato al contenuto di altri atti e quindi ai fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria, assolta ugualmente dal certificato ma in relazione a fatti o situazioni risultanti aliunde al pubblico ufficiale, anche attraverso una sua eventuale attività di indagine (in tal senso Cass., Sez. V penale , 6 marzo 1978 — 22 giugno 1978, n. 8119).
Per essere ancora più precisi si può dire che gli attestati, diversamente dai certificati, sono documenti a carattere derivativo perché sinteticamente riproduttivi di altri atti o registri originali ai quali il loro autore fa organico riferimento per approntare il contenuto (Cass., Sez. V penale, 20 luglio 1979 — 3 agosto 1979 , n. 3040)
Proprio in base a tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha ad esempio stabilito che rientra nella previsione di cui all’articolo 478c.p. comma III c.p. la falsificazione di dati attestati il pagamento della tassa di circolazione sul disco — contrassegno, comunemente detto bollo di circolazione, ipotesi di sicuro analoga a quella in discussione (vedi per il bollo di circolazione ex multis Cass., Sez. V penale, 22 settembre 1989 — 27 novembre 1989, n. 16305, Maresca).
Orbene in base a tali indirizzi è possibile risolvere il problema posto dal ricorrente.
In effetti il modulo F24 da utilizzare per il pagamento di contravvenzioni per irregolarità fiscali è composto da due parti sostanzialmente identiche che riportano gli estremi della contravvenzione e l’importo pagato.
Vengono entrambe le parti del documento presentate all’esattore — nel caso specifico uno sportello bancario a tanto abilitato — che segna su entrambe le parti del documento, uno diretto all’Agenzia delle entrate e l’altro rilasciato al contribuente, l’importo pagato.
Il modulo rilasciato al contribuente in effetti è del tutto conforme a quello di competenza della Agenzia delle entrate e svolge la funzione di quietanza di pagamento con funzione liberatoria del contribuente.
Il suddetto modulo, quindi, non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell’atto di versamento della contravvenzione, di cui riporta gli estremi essenziali.
Ne consegue che la materiale falsificazione del modello F 24 integra l’ipotesi delittuosa preveduta dagli articoli 478 c.p. – e 482 c.p. quando l’autore del falso, come nel caso di specie, sia un privato- e non invece la violazione dell’art 487 c.p.».
Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2008, n. 36687






