Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041
La sopravvenuta diminuzione del reddito della ex-moglie, che sceglie di andare in pensione o di dimettersi, assume rilievo ai fini del riconoscimento dellâassegno di mantenimento originariamente negato o non richiesto.
Con sentenza n. 5378/2006 la S.C. ha giĂ affrontato il problema della revisione delle disposizioni sullâassegno di divorzio per giustificati motivi (ai sensi dellâart. 9 della legge n. 898 del 1970) in relazione al peggioramento delle condizioni economiche dellâobbligato nellâipotesi in cui esse siano conseguenza di una sua libera scelta riguardo allâoggetto ed alle modalitĂ di svolgimento della propria attivitĂ lavorativa (quali, ad esempio, quella di dismettere la precedente attivitĂ professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare lâentitĂ del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, piĂš radicale, di cessare la stessa attivitĂ professionale).
Allineandosi allâorientamento delineato, la Cassazione, relativamente al caso di specie che vede le posizioni invertite per cui è il beneficiario dellâassegno ad andare incontro ad una diminuzione del reddito a seguito della decisone di cessare lâattivitĂ lavorativa, raggiunta lâetĂ pensionabile, ribadisce come non possa essere aprioristicamente esclusa lâincidenza dellâevento dedotto in ragione del fatto che il decremento consegua ad una libera scelta dellâex coniuge.
Ha errato dunque la Corte territoriale ritenendo che lo stato di pensionata, che è alla base del deterioramento del reddito della ex consorte, non possa essere valutato quale âgiustificato motivoâ, attesane la volontarietĂ da parte della stessa, che si è in tal modo posta per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo, senza considerare le specifiche circostanze di diritto e di fatto (quali, ad esempio, i dettami della legislazione dellâepoca e la posizione personale del soggetto interessato) che hanno accompagnato il pensionamento.
Al contrario la mera âvolontarietĂ â di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di âdimissioniâ o, piĂš in generale, di richiesta di âcollocamento a riposoâ, non può di per sè sola escludere lâeventualitĂ che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dellâistante sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dellâassegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare lâequilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.
Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041






