Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 febbraio 2014, n. 2542
In tema di assegno di mantenimento dovuto da un coniuge in favore dellâaltro, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchĂŠ non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perchĂŠ intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacitĂ economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacitĂ economica del coniuge beneficiario).
Nella fattispecie il giudice di merito aveva accolto la domanda del marito volta ad ottenere la riduzione dellâassegno divorzile dovuto alla ex moglie dopo che questa aveva ricevuto un cospicuo lascito ereditario.
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Cassazione civile, sez. VI, ord. 5 febbraio 2014, n. 2542






