Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2017, n. 26954
La Suprema Corte ha ribadito il principio, giĂ consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il comodato che ha ad oggetto unâabitazione destinata a casa familiare del comodatario costituisce un contratto il cui termine finale è desumibile dallâuso per il quale lâimmobile è stato consegnato (art. 1803 cod. civ.).
Va tuttavia precisato che, come specificato dalla richiamata sentenza n. 24838/2014, il principio per cui il comodatario ha diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggono le esigenze familiari, si riferisce ai casi in cui sia certo e inequivocabile che il rapporto di comodato abbia avuto origine in funzione di una tale destinazione.
Nel comodato di bene immobile, la volontĂ di assoggettare il bene a vincoli dâuso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata, dovendo, nel dubbio, essere adottata la soluzione piĂš favorevole alla cessazione del vincolo.
In ogni caso, secondo quanto statuito dalla pronuncia delle S.U. n. 20448/2014, la prova della concessione in comodato dellâimmobile per sua destinazione familiare può essere fornita anche tramite inferenze probatorie, desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, quale ad esempio, lo stato di coniugio del comodatario o la sua prossimitĂ alle nozze.
In mancanza di prova dee essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso (art. 1810 cod. civ.).
Art. 1803 Codice Civile
Nozione di comodato
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna allâaltra una cosa mobile o immobile, affinchĂŠ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con lâobbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1810 Codice Civile
Comodato senza determinazione di durata.
Se non è stato convenuto un termine nĂŠ questo risulta dallâuso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
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Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2017, n. 26954





