Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2006, n. 9253
La S.C. nella sentenza in oggetto rileva come, quantomeno in linea di diritto, il dolo omissivo può viziare la volontà e determinare l’annullamento del contratto. Tuttavia affinchè il dolo omissivo possa essere causa di annullamento del contratto occore che l’inerzia della parte contraente si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a realizzare l’inganno perseguito.
Il semplice silenzio e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono di per sé causa di annullamento del contratto.
Nel caso di specie in particolare è stato escluso che il comportamento dell’alienante un immobile il quale ha taciuto all’acquirente della pendenza di un’azione di danno temuto sull’immobile oggetto della compravendita integrasse il dolo omissivo.
Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2006, n. 9253





