Cassazione civile, sez. I, 30 dicembre 2005, n. 28874

Sul piano letterale l’art. 12 bis della legge n. 898/1970, nel riconoscere all’ex coniuge, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, una quota dell’ “indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, pari al “quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”, non menziona il solo trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati privati e neppure menziona esplicitamente il rapporto di lavoro subordinato, ma usa una locuzione più generica (“rapporto di lavoro”), che ben si attaglia anche ai rapporti di lavoro “parasubordinato”, quale, appunto, quello di agenzia.
Inoltre la ratio della disposizione è comunemente individuata nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo a molteplci esigenze, non solo di natura assistenziale, ma anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
In base a tali premesse non v’è ragione per escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame le indennità spettanti all’agente di assicurazione, alla cessazione del rapporto di agenzia.

Cassazione civile, sez. I, 30 dicembre 2005, n. 28874