Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2016, C. 341/15
Il lavoratore anche in caso di dimissioni ha diritto a unâindennitĂ finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalitĂ delle ferie annuali retribuite.
Il sig. H. M., dipendente pubblico della cittĂ di Vienna, è stato collocato a riposo, su sua richiesta e, dopo il suo pensionamento, ha chiesto al proprio datore di lavoro il pagamento di unâindennitĂ finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. Il datore di lavoro ha respinto la sua domanda, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della cittĂ di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro â in particolare chiedendo di essere collocato a riposo â non ha diritto a una siffatta indennitĂ .
Adito con un ricorso proposto dal sig. M. avverso tale rigetto, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilitĂ di una normativa di tal genere con il diritto dellâUnione e, in particolare, con la direttiva 2003/88 oncernente taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di lavoro .
Con la sentenza odierna, la Corte rammenta che tale direttiva prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dellâUnione. Esso è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è piĂš possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a unâindennitĂ finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilitĂ , egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
La Corte precisa, al riguardo, che il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, unâindennitĂ finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Su tale base, la Corte conclude che la direttiva osta a una normativa nazionale, come la normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della cittĂ di Vienna, che priva del diritto a unâindennitĂ finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
La Corte richiama, inoltre, la propria giurisprudenza, secondo la quale un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a unâindennitĂ finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia. Il sig. M. ha quindi diritto a unâindennitĂ finanziaria per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, periodo durante il quale risulta accertato che egli era in congedo per malattia e che egli non ha potuto, per tale ragione, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali che aveva maturato.
La Corte aggiunge che il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalitĂ , ossia consentire al lavoratore di sospendere lâesecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di relax e svago.
Al fine di assicurare lâeffetto utile di tale diritto alle ferie annuali, la Corte sancisce il seguente principio: un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire lo stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato precedente il suo pensionamento, non ha diritto allâindennitĂ finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.
La Corte stabilisce pertanto che spetterĂ al giudice del rinvio verificare se tale fosse il caso del sig. M. durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012. In caso affermativo, questâultimo non avrĂ diritto allâindennitĂ finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia.
La Corte rileva inoltre che, benchĂŠ la direttiva intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dellâorario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltĂ di introdurre disposizioni piĂš favorevoli per i lavoratori. Pertanto, la direttiva non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva e attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale.
Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite piĂš estese rispetto alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dalla direttiva. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire, prima della fine del suo rapporto di lavoro, di tutte le ferie annuali retribuite supplementari, un diritto a unâindennitĂ finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione.
Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2016, C. 341/15





