Cassazione civile, sez. lavoro, 11 marzo 2008, n. 6436
«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero); il beneficio previsto dalla legge 210/92 riguarda, invece, una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non ha quindi natura risarcitoria, né può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute.
Deve, quindi, ritenersi infondata la pretesa ad un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione, ulteriore a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ed interessi».
Cassazione civile, sez. lavoro, 11 marzo 2008, n. 6436






