Cassazione civile, sez. V tributaria, 29 dicembre 2010 n. 26318
Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito dâimposta, non occorre alcun altro adempimento quale, in particolare, lâistanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Ă principio di diritto consoldato che, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione ed anche in quella rettificata o corretta un credito dâimposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento quale, in particolare, lâistanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, estranea alla fattispecie anzidetta. Egli deve solo attendere che lâAmministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione.
Una volta che il credito si sia consolidato â attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, lâAmministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso. (Cass. n. 1154/08; 3718/05; 11830/02).
Cassazione civile, sez. V tributaria, 29 dicembre 2010 n. 26318






