Cassazione civile, sez. II, 25 marzo 2019, n. 8275
Ai fini della regolare convocazione dellâassemblea condominiale non è necessaria la prova della avvenuta consegna della convocazione nel termine dei cinque giorni antecedenti alla data dellâassemblea ma è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione allâindirizzo dei condomini e ciò anche nel regime del previgente art. 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile (attualmente sono previste forme di comunicazione come il fax o la pec).
La Suprema corte ha rammentato che lâavviso di convocazione costituisce un atto eminentemente privato del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dallâapplicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.
Trattasi di atto unilaterale recettizio a cui va applicata la disciplina dellâart. 1335 c.c., con relativa presunzione di conoscenza nel momento in cui giunge allâindirizzo del destinatario.
SarĂ onere del condomino convocato fornire la prova della mancata conoscenza della convocazione. In mancanza la conoscenza dellâatto è parificata alla conoscibilitĂ , in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione allâindirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.
La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., degli atti recettizi in forma scritta giunti allâindirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dellâarrivo dellâatto nel luogo indicato dalla norma. Lâonere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo lâavvenuto recapito allâindirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dellâimpossibilitĂ di acquisire in concreto lâanzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontĂ (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dellâavviso di convocazione dellâassemblea di un condominio, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).
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Cassazione civile, sez. II, 25 marzo 2019, n. 8275






