Consiglio di Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 718
Il termine di trenta giorni per lâimpugnativa del provvedimento di aggiudicazione non sempre decorre dalla comunicazione dellâaggiudicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario ad avere piena conoscenza del contenuto dellâatto
Il termine di trenta giorni per lâimpugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione dellâaggiudicazione, di cui al comma 5 dellâart. 79, d.lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016) , ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinchĂŠ il soggetto (che si ritenga) leso dallâaggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dellâatto e dei relativi profili di illegittimitĂ ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione (cosĂŹ anche Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 864; sez. V, 13 febbraio 2017, n. 592);
PoichĂŠ lâart. 79, comma 5-quater, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 regola lâaccesso agli atti del procedimento di gara consentendo la visione ed estrazione copia entro dieci giorni dalla comunicazione, il termine per lâimpugnazione può essere prorogato al massimo di 10 giorni rispetto a quello decorrente dalla data di comunicazione dellâavvenuta aggiudicazione (e deve essere correlativamente ridotto nelle ipotesi in cui, effettuato lâaccesso agli atti della gara, la relativa documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore rispetto a quello di dieci giorni).
Se la parte ha giĂ proposto ricorso avverso lâaggiudicazione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, può proporre motivi aggiunti, ai sensi dellâart. 43 del cod. proc. amm., nellâulteriore termine, che può essere al massimo di 10 giorni, per vizi rilevati dagli atti successivamente conosciuti attraverso lâaccesso agli atti.
I principi esposti sono stati confermati da Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2016, n. 3308, con la precisazione per cui qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire lâaccesso, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare dallâinteressato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si âconsumaâ. In questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui lâinteressato abbia avuto cognizione degli atti della procedura.
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Consiglio di Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 718






