Cassazione civile, sez. III, Ord. 23 luglio 2009, n. 17279

«L’area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato – ancorchè sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell’edificio ove aveva sede l’ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l’accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) – è da ritenere aperta all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi.
La circolazione automobilistica all’interno dell’area è pertanto soggetta sia alle norme dell’art. 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui alla L. n. 550 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l’appunto, l’apertura dell’area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone».

Cassazione civile, sez. III, Ord. 23 luglio 2009, n. 17279