Cassazione penale, sez. unite, 7 novembre 2011, n. 40288

La sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile è ricorribile per Cassazione, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all’esistenza di una corretta motivazione sul punto.
L’entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una decisione che, pur se inserita nel rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p., si connota per la sua autonomia e per la maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al Giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali.
È pertanto indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile) sia legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione.
Quanto al Giudice chiamato a liquidare le spese legali sostenute dalla parte civile questi non può limitarsi ad una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese. Una liquidazione forfettaria non consente alle parti di verificare il rispetto dei limiti tariffari e di controllare l’eventuale onerosità attraverso l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe.
Né la liquidazione può essere effettuata con semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio. Il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive.
Tale dovere di specifica motivazione è tanto più cogente qualora correlato all’entità della somma liquidata che superi sensibilmente la media per tipologie di procedimenti di analoga difficoltà.

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Cassazione penale, sez. unite, 7 novembre 2011, n. 40288