Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127
La caparra può essere validamente costituita anche mediante consegna al promittente venditore di un assegno bancario anzichĂŠ mediante il versamento della somma per contanti atteso che lâart. 1197, primo comma, C.C. consente al debitore di liberarsi dellâ obbligazione eseguendo una prestazione diversa con il consenso del debitore.
In particolare se il contratto ha per oggetto unâobbligazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento del debito, versa un assegno bancario emesso in favore del creditore, il consenso di questâultimo è desumibile dallâavere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge.
Neppure impedisce la valida costituzione della caparra la mancata riscossione dellâassegno da parte del creditore (prenditore) se ciò dipenda da ragioni a lui imputabili.
Se il venditore ha accettato la dazione della caparra con assegno bancario è suo onere quello di porre allâincasso il titolo, nel senso che, ove lâassegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dellâassegno bancario â che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra â è riferibile unicamente al suo stesso comportamento.
Dâaltra parte â osserva la Corte â se si consentisse al venditore che riceve la caparra a mezzo assegno bancario di liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non ponendo allâincasso lâassegno qualora non voglia piĂš dare esecuzione al contratto risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente.
Come giĂ deciso in tema di pagamento a mezzo assegno bancario (Cass. n. 12079/2007) âin base alla regola di correttezza posta dallâarticolo 1175 cod. civ. , lâobbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione allâ incasso del titolo di credito da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo allâadempimento del debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinchĂŠ il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria, tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, allâavvenuta esecuzione della diversa prestazioneâ, con conseguente estinzione dellâobbligazione, ex art. 1197 cod. civ.â .
Ne consegue che, nei casi in cui la caparra è costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo allâincasso, trattenendo comunque lâassegno e non restituendolo allâacquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore lâinsorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente allâobbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarĂ tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nellâassegno.
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Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127






