Cassazione Penale, sez. IV, 7 dicembre 2006, n. 40295

«La giurisprudenza costante – pur con alcune perplessità della dottrina – ha costantemente ritenuto che la coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce un reato di pericolo presunto o astratto, essendo punito ex se il fatto della coltivazione, senza che per l’integrazione del reato sia necessario individuare l’effettivo grado di tossicità della pianta e senza che occorra fare riferimento alcuno alla sostanza stupefacente che da essa si può trarre e che può dipendere da circostanze contingenti, connesse alla sua crescita, al suo sviluppo ed alla sua maturazione: la figura criminosa è costruita, infatti, come reato di pericolo, la cui sussistenza va, quindi, affermata ogni qualvolta venga coltivata anche una sola piantina vitale ed idonea a produrre sostanza stupefacente, appartenente ad una delle specie vietate, indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di principio attivo presente nelle infiorescenze e nelle foglie (Cass. 15.11.2005, D’Ambrosio; Cass. 11.3.1998, Pesce ed altro; Cass. 7.11.1996, Garcea;Cass. 18.6.1993, Gagliardi).
Inoltre, come esattamente affermato nella inedita sentenza Garcea, alla valutazione che, trattandosi di reato di pericolo, la coltivazione di canapa indiana va sanzionata indipendentemente dall’ampiezza del numero di piante contenenti sostanze tossiche (contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti), va aggiunta l’altra considerazione che il reato di pericolo tiene conto di fattori inerenti alla realizzazione dell’attività criminosa che prescindono anche dalle aspettative del suo autore. In particolare nella coltivazione di piante di canapa indiana l’idoneità a produrre sostanze droganti dipende anche da fattori causali di tempo e di luogo della piantagione».
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«Come già precisato, sia la Corte Costituzionale, motivando la punibilità a titolo di reato di pericolo, sia la Corte di Cassazione (ad es. con la sentenza n. 4928 del 2001 si trattava di 4 piantine coltivate su un balcone), hanno ritenuto che la destinazione per consumo proprio non rende legittima la coltivazione, in quanto la creazione di nuove disponibilità con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe legittima l’intervento del giudice penale a tutela della pubblica salute ed incolumità».

Cassazione Penale, sez. IV, 7 dicembre 2006, n. 40295