Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605

I fondi comuni d’investimento (nella specie un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti ma non costituiscono soggetti di diritto a sé stanti (Ciascun fondo comune di investimento … costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società art. 36, 6 comma d.lgs. 58/1998 – TUF).
Ne consegue che, in caso di acquisto immobiliare operato nell’interesse di un fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società di gestione e non direttamente al fondo dalla stessa gestito.
Si può ipotizzare che l’intestazione debba essere accompagnata da un’annotazione idonea a rende nota anche ai terzi l’esistenza del vincolo in favore del fondo, in coerenza con il regime di separazione che lo connota rispetto al patrimonio della società di gestione, ma non si può certo postulare l’esistenza di un rapporto di mandato o di rappresentanza tra la medesima società di gestione ed il fondo perché questo implicherebbe una duplicità soggettiva che non è invece ravvisabile.
Nella fattispecie è accaduto che la società di gestione abbia dichiarato di partecipare ad un incanto “per conto di uno o più fondi da essa gestiti”, salvo poi esplicitare, al momento del versamento del prezzo dopo l’aggiudicazione, lo specifico fondo per il quale essa agiva, reclamando che il decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere emesso in favore di detto fondo e non già in favore della società.
Sulla scorta delle considerazioni in punto di diritto svolte dalla Suprema Corte la richiesta della società di gestione è stata evidentemente disattesa.

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Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605