Cassazione penale, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 8671

Confermato quanto deciso dalla sezione prima penale con sentenza n. 34695/2003 per cui risultano punibili i reati di falso nummario che interessino monete e banconote in Lire Italiane, anche successivamente al primo marzo 2002, data di introduzione dell’Euro nel nostro sistema monetario.
La Lira infatti, ancorché non sia più la moneta circolante nello Stato, conserva per il decennio successivo all’introduzione dell’Euro, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 96 del 7 aprile 1997, la possibilità di essere convertita nella nuova moneta.
Detta norma dispone che le banconote e i biglietti a debito dello stato si prescrivono a favore dell’erario decorsi 10 anni dalla fine del corso legale, prevedendo inoltre la prescrizione a 5 anni dall’entrata in vigore della legge per tutte le banconote che a tale data (27 aprile 1997) risultavano già fuori corso da almeno 5 anni.
Ai fini della punibilità dei reati di cui si tratta per “moneta avente corso legale nello Stato o fuori”, secondo la formula dell’art. 453, n. 1, c.p., deve intendersi la moneta cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria.
Tale qualità, in ragione della legale possibilità di essere convertite nella nuova valuta, è conservata dalle banconote e dalle monete espresse in Lire Italiane per il decennio successivo all’introduzione dell’Euro, con conseguente punibilità dei reati che attengano alla falsificazione delle stesse.
Confermata, nel caso di specie, la condanna per il reato di cui all’455 c.p., per l’imputato trovato in possesso di una coppia di bancinote in lire contraffatte.

Cassazione penale, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 8671