Corte di Giustizia UE, 3 settembre 2015, C. 110-14
Lâarticolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un ÂŤconsumatoreÂť, ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato allâattivitĂ professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da unâipoteca concessa da tale persona in qualitĂ di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati allâesercizio della sua attivitĂ professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante (la Corte si è cosĂŹ pronunciata nellâambito di una controversia vertente su una domanda di accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito).
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Corte di Giustizia UE, 3 settembre 2015, C. 110-14






