Cassazione penale, sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795
Costituisce autoriciclaggio lâimpiego di denaro proveniente da delitto nel gioco dâazzardo, anche se non ne consegue alcuna vincita
In tema di autoriciclaggio deve ritenersi compreso nel novero delle attivitĂ speculative contemplate dallâart. 648-ter, 1° comma, cod. pen. anche il gioco dâazzardo e le scommesse laddove lâautore del delitto presupposto vi impieghi o sostituisca i proventi illeciti in modo da ostacolare concretamente lâidentificazione della loro provenienza delittuosa.
Non è rilevante, ai fini della integrazione del reato, il fatto che al gioco consegua o meno una qualche vincita. ÂŤInfatti, il comma 1 dellâart. 648 ter 1 c.p. incrimina, oltre alla condotta di chi âsostituisceâ i proventi illeciti, anche quella di chi semplicemente li âimpiegaâ in attivitĂ funzionali ad ostacolarne concretamente lâidentificazione della provenienza delittuosa (cosĂŹ configurando, ad avviso del Collegio, una ipotesi di reato a consumazione anticipata). Ma il caso che lâimpiego speculativo del denaro possa portare a perdite anche totali del capitale investito non è certo una peculiaritĂ del gioco dâazzardo o della scommessa (basti pensare al caso di qualunque impiego su valori, valute, merci, beni o servizi caratterizzato da elevata rischiositĂ ).
E comunque, quandâanche si ritenesse necessario (difformemente da quanto opina il Collegio), per la configurabilitĂ dellâautoriciclaggio, il conseguimento di un qualche risultato economico rispetto alla provvista impiegata (e dunque, nel caso del gioco, la presenza di una vincita seppure parziale), nulla pare escludere che possa anche configurarsi la forma tentata del delitto di cui allâart. 648 ter.1 c.p. per le ipotesi nelle quali il denaro di provenienza delittuosa risultasse integralmente perdutoÂť.
Articolo 648 â ter 1 Codice Penale Autoriciclaggio
(comma 1) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivitĂ economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilitĂ provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente lâidentificazione della loro provenienza delittuosa.Deli
Cassazione penale, sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795






