Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2008, n. 20291

«Le funzioni che, a norma dell’art. 17, 132° co., 1. 15 maggio 1997, n. 127, possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la prevenzione e l’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e l’accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per la sosta, siano derivati un intralcio all’esercizio del parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l’inosservanza dell’art. 157, 5° co., C.d.S. il quale dispone che nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto della segnaletica esistente (cfr.: Cass. civ., sez. II, sent. 20 aprile 2006, 9287; Cass. civ., sez. I, sent. 7 aprile 2005, n. 7336).
L’esercizio di tali funzioni include inoltre, a norma dell’art. 68, 1. 23 dicembre 1999, n. 488, anche attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (1° co.) relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall’ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 157, 5° e 6° co., c.d.s., disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell’ora dell’infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale e avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone (cfr.: cass. civ., sez. 1, sent. 18 aprile 2005, n. 7993)».

Cassazione civile, sez. II, 23 luglio 2008, n. 20291