Corte Giustizia UE, sez. I, 19 aprile 2007, C. 356-05

La questione sottoposta alla Corte dal giudice a quo è relativa all’interpretazione dell’art.1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE ovvero se detta norma debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per danni fisici cagionati a persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per i passeggeri.

Si riportano i passaggi salienti della sentenza:
«[…] 22 Va constatato che, a tenore dell’art. 1 della terza direttiva, l’assicurazione obbligatoria copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.
[…]
24 Orbene, sarebbe in contrasto con gli obiettivi della normativa comunitaria escludere dalla nozione di «passeggero», e quindi dalla copertura assicurativa, le persone lese che hanno preso posto in un autoveicolo non previsto per il loro trasporto né a tal fine equipaggiato. Infatti, a tenore del quarto e quinto ‘considerando’ della terza direttiva, tale normativa ha per obiettivo, tra l’altro, quello di colmare le lacune nella copertura assicurativa obbligatoria dei passeggeri degli autoveicoli in taluni Stati membri e di proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, nonché garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.
25 Tale interpretazione trova del resto conforto nella giurisprudenza della Corte. Infatti quest’ultima ha già constatato che la prima e la seconda direttiva non hanno imposto prima del 31 dicembre 1995, cioè prima della scadenza del termine di trasposizione fissato per l’Irlanda dalla terza direttiva, di prevedere che l’assicurazione obbligatoria copra i danni fisici ai passeggeri trasportati in una parte di un autoveicolo non progettata per il trasporto di persone sedute. La Corte ha tuttavia rilevato che l’art. 1, della terza direttiva ha esteso, a partire da tale data, la copertura obbligatoria imposta dall’art. 3, n. 1, della prima direttiva, come precisato e completato dalla seconda direttiva, ai danni alla persona causati a qualsiasi passeggero, diverso dal conducente (ordinanza 14 ottobre 2002, causa C-158/01, Withers, Racc. pag. I-8301, punti 20 e 21).
26 Inoltre, come emerge da tale giurisprudenza, la Corte, nel pronunciarsi sui danni fisici causati ai passeggeri trasportati in una parte di un autoveicolo non progettata per il trasporto di persone sedute, ha considerato le dette persone «passeggeri», a prescindere dalla parte del veicolo nella quale esse sono state trasportate (v., in questo senso, ordinanza Withers, citata, punto 21).
[…] 30 Di conseguenza, una normativa nazionale non può ridurre la nozione di «passeggero» e privare così della copertura assicurativa soggetti che, conformemente alla prima, seconda e terza direttiva, hanno diritto al risarcimento del danno causato da autoveicoli».

Corte Giustizia UE, sez. I, 19 aprile 2007, C. 356-05