Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108

«Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso».
(Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell’assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta).

Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108